Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11882 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11882
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15636/2010 proposto da:
MOVIMENTO POLITICO IL CANTIERE PER IL BENE COMUNE in persona del suo
rappresentante pro tempore, quale nuova denominazione e comunque
successore del Movimento politico dei Riformatori per l’Ulivo o
Gruppo Occhetto, co-fondatore della LISTA OCCHETTO DI PIETRO nonchè
per la medesima Lista Occhetto-Di Pietro in persona del suo
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL BABUINO 48, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FRANCESCO
MARCELLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE
CATERINI PAOLO, giusta procura speciale in calce al ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
ITALIA DEI VALORI in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, M.S. (OMISSIS) in proprio, D.P.
A. (OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato
SCICCHITANO Sergio, che li rappresenta e difende, giusta procura
speciale alla lite a margine della memoria difensiva;
– resistenti –
avverso il provvedimento R.G. 56687/06 del TRIBUNALE di MILANO,
depositato il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria il 4.11.2008 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
Il movimento politico “Il Cantiere per il Bene Comune” e la “Lista Occhetto – Di Pietro, nell’ambito della causa civile che li opponeva, dinanzi al Tribunale di Milano, al partito politico Italia dei Valori, per ottenerne la condanna al pagamento della quota del 50% dei rimborsi elettorali, ottenuti dalla Camera dei Deputati in occasione della consultazione europea dell’anno 2004 dalla “Lista Occhetto – Di Pietro”, hanno proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa all’udienza del 20 maggio 2010 con cui il giudice istruttore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, trattenendo, poi, la causa in decisione.
Assumono che nel predetto provvedimento sarebbe implicito il rigetto dell’eccezione preliminare di continenza con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dell’opponente Camera dei deputati, destinataria del provvedimento monitorio per il pagamento del 50% del predetto rimborso elettorale; nel quale era intervenuto, a seguito di chiamata in garanzia, il movimento politico Italia dei Valori.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, dal momento che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna pronuncia, neppure implicita, sulla competenza (per continenza, ex art. 39 cod. proc. civ., comma 2): questione, tuttora impregiudicata in fase decisoria;
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
– che dopo la comunicazione della predetta relazione i ricorrenti, con memoria 25 marzo 2011, dichiaravano di rinunciare al ricorso;
– che adunanza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che tale rinunzia appare ammissibile, perchè tempestivamente espressa entro il termine di preclusione – da identificare, non con la notifica agli avvocati della relazione, bensì con il successivo termine per l’esercizio di un’ulteriore attività processuale – ed efficace, data la sua prevalenza su una causa di inammissibilità dell’impugnazione già messa in evidenza dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. (Cass., sez. unite, 16 luglio 2008, n. 19.514);
che infatti il procedimento in Camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ., dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, appare inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di legittimità: a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, che proprio la relazione preventiva è volta a incoraggiare (Cass., sez. 3, 7 novembre 2008 n. 26.850); che dunque il ricorso per regolamento di competenza dev’essere dichiarato estinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il regolamento di competenza e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011