Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11882 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4900-2013 proposto da:

BANCA DI CREDITO SARDO SPA, in persona del Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO ONNIS,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ETISAR SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA GIANCASPRO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIERO

TRONCI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1443/2012 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata

il 04/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato Enrico Salomone (delega avvocato Maurizio Onnis)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 4.1.013, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da Banca di Credito Sardo s.p.a. avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c., la domanda presentata dall’opponente per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della Etisar s.r.l. del credito di Euro 1.085.408,13, preteso a titolo di rimborso del contributo a fondo perduto erogato alla società ex L.R. Sardegna n. 15 del 1994.

Il giudice del merito ha rilevato che la banca non aveva allegato le ragioni giustificatrici del ritardo nel deposito della domanda e che, in ogni caso, non poteva costituire causa di inimputabilità dello stesso il fatto che l’amministrazione regionale avesse tardato a disporre la revoca del beneficio, atteso che la creditrice, che aveva ricevuto la comunicazione L. Fall., ex art. 92, avrebbe dovuto sollecitare il competente assessorato regionale ad assumere il provvedimento.

La Banca di Credito Sardo ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso affidato a due motivi, cui il Fallimento della Etisar ha resistito con controricorso.

2.1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto non allegate le ragioni di inimputabilità del ritardo, che, ancorchè non espressamente indicate nell’atto di opposizione, erano tuttavia desumibili attraverso un’interpretazione complessiva della domanda, nella quale era precisato che la Regione Sardegna aveva revocato l’ammissione di Etisar al contributo quando era ormai trascorso il termine di cui alla L. Fall., art. 101, u.c..

2.2) Col secondo motivo si duole che il giudice del merito abbia escluso che tale circostanza potesse costituire causa di esonero dal rispetto del termine in questione.

3.1) Il primo motivo appare inammissibile, in quanto il giudice a quo, pur avendo affermato che l’opponente non aveva neppure indicato le ragioni del ritardo nella presentazione della domanda, ha in realtà subito dopo preso in considerazione l’unica ragione dedotta a propria scusante dalla banca, escludendo che essa potesse valere quale causa di inimputabilità del ritardo.

3.2) Il secondo motivo appare infondato, in quanto, non essendo in contestazione la natura concorsuale del credito, la banca avrebbe dovuto insinuarlo tempestivamente al passivo chiedendone l’ammissione in via condizionata, ai sensi della L. Fall., art. 96, subordinatamente alla revoca del contributo.

Pertanto, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione che sorregge il provvedimento impugnato, si dovrebbe concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, peraltro non contrastate dalla banca ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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