Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11881 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 09/06/2016), n.11881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15213-2014 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA

BOVELACCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRUNELLA BERTANI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato LAURA PASTORELLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA FAVA, MARCO SCARPATI

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrent3 e ricorrente incidentale –

e contro

PUBBLICO MINISTERO;

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 184/2013 V.G. della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

del 25/10/2013, depositato 11 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Camilla Bovelacci difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 15213/2014:

“La Corte d’Appello di Bologna, confermando, la pronuncia di primo grado, hanno respinto il reclamo proposto da B.C. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Reggio Emilia ha regolato il diritto di visita del reclamante con il figlio minore, confermando l’affidamento esclusivo alla madre, respingendone la domanda di modifica. Ha riformato esclusivamente la statuizione relativa all’applicazione dell’art. 96 c.p.c.. A sostegno della decisione assunta ha rilevato che i miglioramenti della salute psichica del B. sono stati considerati nella disciplina più ampia del diritto di visita stabilito dai Servizi Sociali e recepito dal tribunale per i minorenni con il decreto non modificato dal Tribunale di Reggio Emilia. I progressi riscontrati non sono ritenuti idonei a modificare il regime dell’affido e ad interrompere le visite assistite. L’unica riforma riguarda in conclusione della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il B.. Ha resistito G.E.. Nel primo motivo viene censurata come error in procedendo e violazione di legge la mancata modifica del regime di affidamento e di visita alla luce delle rilevanti mutazioni nelle condizioni psicofisiche del ricorrente attestate anche dalle reiterate osservazioni delle consulenze di parte che hanno determinato un miglior rapporto con il minore ed una riduzione della conflittualità con la G.. Ritiene il ricorrente che così si sia violata la norma che stabilisce come criterio generale l’affido condiviso e ritiene confacente all’interesse superiore del minore un ampio diritto di visita. La censura è inammissibile nella misura in cui richiede un esame dei riscontri istruttori provenienti dalle consulenze di parte autonomo ed alternativo a quello svolto dal giudice del reclamo valutando espressamente tutti i progressi del B. e tutte le indicazioni diagnostiche prodotte. Il giudizio finale di sufficienza dell’estensione del diritto di visita già in atti non è censurabile in questa sede trattandosi esclusivamente di giudizio di fatto. Nel secondo motivo viene censurata la conservazione del regime dell’amido esclusivo senza un’adeguata verifica del permanere dei presupposti che hanno determinato tale scelta iniziale. Dopo quattro anni la situazione è cambiata ed il minore ha diritto alla bi genitorialità. La censura si presta ad identici rilievi d’inammissibilità della precedente, dovendosi sottolineare come la Corte d’Appello abbia attentamente esaminato i cambiamenti diacronici senza trarne, con motivazione del tutto adeguata, le conclusioni del ricorrente. La contro ricorrente chiede la riforma della statuizione relativa all’inapplicabilità dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ritenendo la motivazione posta a base di esso viziata, insufficiente e contraddittoria. La censura appare inammissibile alla luce del più stringente parametro introdotto ex art. 360 c.p.c., n. 5 ratione temporis applicabile e perchè involge un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità in quanto non fòndato su una motivazione di stile ma effettiva ed argomentata.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto.”.

Il Collegio condivide la relazione depositata e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso, osservando che nonostante la indicazione contenuta nel controricorso “controricorso incidentale” non si rinvengono nel contesto dell’atto motivi di ricorso incidentale della G.. Attesa la natura del giudizio si ritiene di compensare le spese relative al presente procedimento.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese processuali del presente procedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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