Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11881 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15989-2019 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO n. 21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO SALVI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CLARIZIO e GIOVANNA

CARROZZO;

– ricorrente –

contro

GI.AG., R.M. e GI.GR.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DE’ CAVALIERI n. 11 (STUDIO

AVV. DE FILIPPIS DAVIDE), presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE

FILIPPIS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SEBASTIANO BRINDISI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1176/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il (OMISSIS) P.C. evocava in giudizio Gi.Gr., Gi.Ag. e R.M. innanzi il Tribunale di Bari, sezione distaccata di (OMISSIS), per sentirli dichiarare responsabili della modifica del naturale deflusso delle acque, che aveva causato una servitù di scolo a carico del suo fondo, ed al risarcimento del danno. Si costituivano in giudizio i convenuti chiamando a loro volta in giudizio G.C., al fine di ottenere l’accertamento, nei suoi confronti, del loro diritto di servitù di scolo delle acque, risultato precluso all’esito di alcuni interventi realizzati dalla terza chiamata. Costei, a sua volta, si costituiva contestando la sussistenza della servitù di scolo a carico del suo fondo, attribuendo la responsabilità per la modifica del deflusso delle acque alle costruzioni realizzate dai convenuti Gi. e R. e spiegando riconvenzionale, nei confronti di tutte le altre parti, per il ripristino dei luoghi.

Con sentenza n. 205/2013, all’esito di C.T.U. sullo stato dei luoghi, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta tardivamente dalla terza chiamata G. nei confronti dell’attrice P., e rigettava quella proposta nei riguardi di Gi. e R.; accoglieva la domanda della P., condannando i convenuti al ripristino dei luoghi, ed in particolare di un foro di raccolta delle acque che era stato occluso, nonchè al risarcimento del danno; ed infine accoglieva la domanda di manleva spiegata dai convenuti nei confronti della G., condannando quest’ultima a tenerli indenni da ogni esborso.

Avverso detta decisione interponeva appello la G., invocando l’accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti di Gi. e R.. Si è costituita in seconde cure la P., invocando il riconoscimento del giudicato interno sulla domanda principale, non oggetto del gravame introdotto dall’appellante. Infine, sì sono costituiti anche Gi. e R., insistendo per il rigetto del gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1176/2018, la Corte di Appello di Bari rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.C., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso Gi.Gr., Gi.Ag. e R.M..

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 908 e 913 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 (recte, n. 3), perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente individuato la norma applicabile alla fattispecie. La ricorrente deduce che il C.T.U. aveva accertato che, prima della realizzazione delle costruzioni esistenti in loco la pioggia veniva assorbita in parte dai terreni e in parte dalla stradina oggetto di causa, mentre, a causa della successiva edificazione dei lotti prospicienti la strada, le acque provenienti dagli edifici erano state convogliate su di essa mediante pluviali, con aumento della velocità e della forza, e quindi della capacità di erosione del suolo. Di conseguenza, si sarebbe in presenza di una modificazione del deflusso naturale delle acque causata ad opera dell’uomo.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello, all’esito di accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto che nel tempo fossero state eseguite diverse modifiche, alcune delle quali migliorative, con il consenso di tutti i proprietari confinanti con la stradina di cui è causa, all’esito delle quali, comunque, le acque “… hanno conservato la loro via di sfogo naturale attraverso il varco esistente nel muro di confine con la proprietà G.. In altre parole, benchè con qualche modifica, ora peggiorativa, ora migliorativa, lo scorrimento naturale delle acque è stato tuttavia conservato nel tempo e, ciò, nonostante la realizzazione delle diverse costruzioni, grazie alla permanenza del deflusso assicurata dal varco, o foro, o comunque lo si voglia definire, attraverso cui le acque hanno sempre continuato a scorrere da corso (OMISSIS) verso via (OMISSIS)”(cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

A fronte di tale accertamento in fatto, la Corte distrettuale ha applicato l’art. 913 c.p.c., ravvisando, evidentemente, la persistenza del deflusso naturale delle acque, nonostante le costruzioni medio tempore realizzate dai vari frontisti della stradina, proprio grazie al mantenimento del varco nel muro della proprietà G. (cfr. pag. 5 della sentenza). Ne discende che l’interclusione di detto varco, che ha dato causa agli inconvenienti lamentati dalla originaria attrice P., costituisce opera dell’uomo idonea a causare un’illecita modificativa del deflusso naturale delle acque.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1061 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare la mancanza della prova dell’acquisto per usucapione di un diritto di servitù di scolo a carico della proprietà G..

La censura è inammissibile.

Dopo aver ricostruito il regime delle acque esistente in loco ed aver rilevato che lo stesso era stato, nel tempo, mantenuto, nonostante la realizzazione di opere eseguite con il consenso di tutti i frontisti, la Corte di appello ha ritenuto che il varco esistente nel muro della proprietà G. costituisse opera visibile a servizio della servitù. Illuminante, al riguardo, è il passaggio di pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, con il quale la Corte territoriale afferma “Che il varco, o foro, attraverso cui si realizzava lo scorrimento dell’acqua sia un’opera visibile è un elemento che non può seriamente essere posto in dubbio, così come non può essere posto in dubbio che sia altrettanto visibile l’opera contraria con cui, attraverso uno sbarramento, il canale di scorrimento è stato definitivamente ostruito. Della sua esistenza anno dato valida testimonianza non soltanto le deposizioni dei testi… ma anche le risultanze della c.t.u., con cui è stato accertato che la chiusura del più volte menzionato varco sia la causa principale degli inconvenienti”. Ciò posto, la Corte barese ha poi valorizzato la testimonianza M., la quale aveva riferito di aver aperto lei stessa il varco in questione nel 1993-1994, ed ha quindi concluso che, da tale data, l’opera è sempre esistita. Si tratta di un accertamento in fatto che resiste alla censura proposta, essendo, appunto, il varco in questione stato ritenuto dalla Corte pugliese un’opera visibile e permanente a servizio della servitù.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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