Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11880 del 09/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 09/06/2016), n.11880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11665-2014 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CONCA
D’ORO 25, presso lo studio dell’avvocato VALERIA MAFFEI,
rappresentata e difeso dall’avvocato CINZIA PECORARO, giusta
procura a margine del presente ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, 80185690585, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
QUESTURA PALERMO;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 11/10/2013
depositata il 31/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 11665/2014:
“La Corte d’Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso con il quale la cittadina marocchina M.N. aveva impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia richiesto dalla stessa dopo essersi coniugata con il cittadino italiano C.G..
A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha affermato che l’unione matrimoniale aveva avuto carattere meramente formale e che non era mai creato un effettivo consortium vitae ma soltanto a fasi alterne una convivenza materiale imposta dalla cittadina straniera, come attestato dal fatto che a fronte di un matrimonio celebrato a (OMISSIS), il 26 gennaio 2009 il marito aveva richiesto che la cittadina stranera non fosse iscritta nel suo Stato di familia perchè non viveva più con lui. Tutte le vicende successive sono state caratterizzate dalla decisione ferma del Chirchio di escludere dalla sua abitazione la M. e dai tentativi della medesima di rientrarvi.
Precisava la Corte d’Appello che non poteva accogliersi l’opzione interpretativa prospettata dalla parte appellante secondo la quale doveva ritenersi che il requisito della convivenza dovesse applicarsi solo ove possibile. Nella specie secondo la Corte territoriale alla luce dell’indagine di fatto svolta si è trattato di un’unione coniugale preordinata all’ottenimento del permesso di soggiorno, di carattere solo formale,cosi integrandosi la condizione negativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1 bis.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera affidandosi ai seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione con riferimento al D.Lgs. n. 30 del 2007. La normativa applicabile secondo la parte ricorrente è quella desumibile dal citato ultimo D.Lgs. in quanto applicabile anche ai familiari stranieri di cittadini italiani se ad essi più favorevole (art. 283). Nella specie ricorre tale condizionè in quanto il regime giuridico conseguente all’applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007 non richiede la condizione della convivenza effettiva, essendo regolato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 7, comma 1, lett. d) e art. 10.
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla necessità della convivenza al fine del rilascio del permesso di soggiorno. In particolare si evidenzia che il requisito ostativo non è quello della mancata convivenza ma quello dell’assenza di una convivenza stabile e definitiva.
Il primo motivo è inammissibile perchè nei precedenti gradi di giudizio non è stata neanche adombrata l’applicabilità del D.Lgs. n. 30 del 2007 ed in particolare l’insussistenza del requisito della convivenza. Peraltro la censura è anche fuori fuoco rispetto quanto meno ad una delle rationes decidendi della pronuncia impugnata, dal momento che la Corte d’Appello ha ritenuto che il matrimonio fosse stato contratto al fine di ottenere il soggiorno e non solo che non ricorresse il requisito della convivenza effettiva.
Il secondo motivo è inammissibile perchè non prospettato alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ratione temporis applicabile, oltre che anch’esso non diretto verso la ratio decidendi da ultimo evidenziata. In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve ritenersi inammissibile.”.
Il collegio condivide senza rilievi la relazione, dichiara inammissibile il ricorso ed applica il principio della compensazione in ordine alle spese processuali del presente procedimento.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese processuali del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016