Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11880 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15860-2019 proposto da:

REAL ESTATE S.P.A. (GIA’ I.G. HOLDING S.R.L.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IN ARCIONE n. 71, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GARUTTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPAOLO

VALCAVI;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE n. 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., T.F. adiva il Tribunale di Brescia per sentir condannare I.G. Holding S.r.l. al pagamento in suo favore della somma di Euro 15.000 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in favore della predetta società. Si costituiva la convenuta, eccependo di aver integralmente saldato quanto dovuto al T. e comunque l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito, per decorso del termine triennale di cui all’art. 2956 c.c..

Il Tribunale accoglieva la domanda con ordinanza del 3.3.2014, avverso la quale interponeva appello l’odierna società ricorrente.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 369/2019, la Corte di Appello di Brescia, nella resistenza del T., rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Real Estate S.p.a., già I.G. Holding S.r.l., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso T.F..

La società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2960 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare prescritta la domanda proposta dal T., essendo decorsi tre anni dalla prestazione alla quale si riferiva la richiesta di pagamento.

La censura è inammissibile.

Il giudice di merito ha ritenuto implicitamente riconosciuto il mancato pagamento delle somme pretese dal professionista, con conseguente esclusione dell’operatività della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., in conseguenza del duplice fatto che: (1) la società ricorrente, affermando di aver saldato per intero le spettanze del professionista con il pagamento della prima fattura, n. (OMISSIS), aveva implicitamente riconosciuto il mancato pagamento della successiva notula, n. (OMISSIS); (2) le prestazioni esposte in quest’ultimo documento, in quanto successive all’emissione della fattura n. (OMISSIS), non potevano essere comprese in quest’ultima.

La censura proposta dalla ricorrente non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “La prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c., si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017, Rv. 646603). Nel caso di specie, la sentenza impugnata dà atto che la società ricorrente aveva confermato di aver pagato la prima fattura ricevuta dal notaio, ed aveva dedotto di ritenere, con tale pagamento, estinto ogni suo debito; il giudice di merito ha configurato, in detta difesa, l’implicito riconoscimento del mancato pagamento della successiva notula n. (OMISSIS) del 2012 (di importo corrispondente a quello oggetto della domanda proposta dal T.), con conseguente impossibilità di configurare la prescrizione presuntiva.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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