Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1188 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Transcatab S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera 31, presso gli

avv.ti RUSSO CORVACE Giuseppe e Giuseppe Pizzonia, che la

rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 45, n. 300/45/02 dell’11 luglio 2002,

depositata il 3 settembre 2002, notificata il 15 novembre 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia concernente l’impugnazione da parte della società contribuente di un avviso di accertamento per maggior reddito rilevato sulla base di un verbale della Guardia di Finanza (omessa fatturazione e sottofatturazione di operazioni imponibili), impugnazione rigettata in primo grado, ma parzialmente accolta in secondo grado;

Letto il controricorso della società contribuente;

Ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto lo stesso non ha partecipato al giudizio d’appello proposto in epoca successiva al 1 gennaio 2001 e al quale ha preso parte esclusivamente l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caserta (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005) e che in relazione a tale inammissibilità debbano essere compensate le spese della presente fase del giudizio, stante il consolidamento dei suddetti principi in epoca successiva alla proposizione del ricorso;

Rilevato che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate poggia su un unico motivo con il quale si denuncia vizio di motivazione per aver il giudice di merito annullato l’intero recupero relativo alla sottofatturazione delle cessioni di tabacco ritenendo inattendibile, e comunque non rilevante, l’indagine di mercato sui prezzi del tabacco operata dalla Guardia di Finanza, senza valutare la documentazione extracontabile proveniente dalla stessa contribuente;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in quanto propone censure di merito precluse in sede di legittimità nei confronti di una sentenza che è fondata su un accertamento di fatto congruamente motivato (sulla base di un esame analitico della documentazione contabile) e senza osservare il principio di autosufficienza del ricorso; Ritenuto che le spese seguano la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Rigetta il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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