Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1188 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 21/01/2020), n.1188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21257-2016 r.g. proposto da:

SISMO INTERNATIONAL N. V., in personale del legale rappresentante pro

tempore H.E. J. H., con sede in (OMISSIS), SISMO TRADING

Ltd., in personale del legale rappresentante pro tempore H.E.

J. H., con sede in (OMISSIS), e SISMO N. V., in personale del

legale rappresentante pro tempore H.E. J. H., con sede in

(OMISSIS), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale

apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Riccardo Cajola e Luca

Vianello, ed elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Marzio

n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Vianello.

– ricorrenti –

contro

M.R., (cod. fisc. (OMISSIS)), M.M. (cod.

fisc. (OMISSIS)) e ECOSISTEM, con sede in (OMISSIS) (cod. fisc.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore

Z.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in

calce al controricorso, dall’Avv. Giulio di Gioia, presso il cui

studio sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Reno n. 22;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in

data 21.4.2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3/7/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del primo,

secondo e sesto motivo e l’accoglimento del terzo, quarto e quinto

motivo;

udito, per i ricorrenti, l’Avv. Luca Vianello, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

uditi, per i controricorrenti, l’Avv. Giulio di Gioia, che ha chiesto

respingersi l’avverso ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia – decidendo sull’appello proposto dalle società Sismo International N. V., di diritto olandese, Sismo Trading Ltd, di diritto maltese, Sismo N. V., di diritto belga, nei confronti di M.R., M.M., Soc. Ecosistem s.r.l. in relazione alla richiesta di riforma delle sentenze emesse in data 12.01.2009 dal Tribunale di Venezia e in data 17.8.2011 dalla Corte di Appello di Venezia (dopo la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, nei confronti di quest’ultima sentenza) – ha definitivamente rigettato l’appello così proposto in sede di giudizio di rinvio, confermando, pertanto, la sentenza impugnata.

La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato in fatto che: a) le società Sismo International N. V., di diritto (OMISSIS), Sismo Trading Ltd, di diritto (OMISSIS), Sismo N. V., di diritto (OMISSIS), nonchè St.Wa., dipendente della prima e titolare del marchio comunitario Sismo utilizzato dalle predette società, avevano convenuto in giudizio le società Sismo Veneto ed Ecosistem, M.R. e M., esponendo di essersi accordati con i M. e con la neocostituita società S.V. per la locazione di un macchinario Sismo Sps (consegnato nel novembre 2003) e la realizzazione e concessione di licenza dell’utilizzo esclusivo in Italia dei diritti sulla tecnologia Sismo Building Technology e sul marchio registrato Sismo, a fronte del versamento di canoni di locazione e royalties a favore della licenziante Sismo Trading; b) le predette società attrici avevano esposto che, essendosi la licenziataria resa inadempiente alle obbligazioni assunte (commercializzando e producendo articoli Sismo al di fuori del territorio di sua competenza), un collegio arbitrale aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di locazione e di licenza del marchio, condannato la Sismo Veneto al pagamento dei canoni di locazione e al risarcimento dei danni e ordinando la cessazione immediata della produzione e distribuzione dei prodotti Sismo; c) le società oggi ricorrenti avevano tuttavia rappresentato che gli odierni controcorrenti, allo scopo di sottrarsi alle pretese creditorie vantate in forza del lodo arbitrale, avevano trasferito di fatto l’azienda di Sismo Veneto alla neocostituita società Ecosistem, con sede presso lo stesso indirizzo della Sismo Veneto che nel frattempo era stata posta in liquidazione e la Ecosistem aveva depositato, in data 15 dicembre 2005, una domanda di brevetto (inventato da M.M.), avente ad oggetto la stessa tecnologia Sismo Building, di cui le società ricorrenti erano invece titolari dal 1984; d) i ricorrenti avevano sempre rappresentato che il marchio “(OMISSIS)” era del tutto affine al marchio Sismo; e) gli originari attori avevano, dunque, sostenuto che la società Ecosistem dovesse rispondere delle obbligazioni e dei danni (patrimoniali e non) provocati dalla Sismo Veneto, in relazione al trasferimento di fatto del patrimonio della società, denunciando tale illecito comportamento delle convenute e dei M., nonchè la concorrenza sleale subita a norma dell’art. 2598 c.c., commi 1 e 3, e la violazione dei diritti di esclusiva del marchio Sismo; f) il Tribunale di Venezia aveva, tuttavia, rigettato le domande degli attori e le domande riconvenzionali di risarcimento danni proposte dai convenuti; g) anche la Corte di appello di Venezia, con sentenza 17 agosto 2011, aveva rigettato il gravame degli attori, odierni ricorrenti; h) le società Sismo International N. V., Sismo Trading Ltd e Sismo N. V. avevano, dunque, proposto ricorso per cassazione; h) la Corte di Cassazione, con sentenza del 8 maggio 2014 e di cui al n. 13913/2014, aveva cassato la predetta sentenza emessa dalla corte lagunare, accogliendo i primi tre motivi, declinati come violazione di legge processuale in relazione all’art. 345, comma 3 codice di rito e vizio di motivazione sul medesimo punto; i) più in particolare la Corte di legittimità aveva evidenziato che l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. n. 353 del 1990, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consentiva al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non avessero potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia e che la corte veneziana aveva, invece, motivato il rigetto dell’istanza di ammissione dei documenti indicati dalle società appellanti esclusivamente in ragione della possibilità di produrli nel precedente grado di giudizio, senza soffermarsi sull’autonomo requisito della indispensabilità ai fini decisori; I) la Corte di Cassazione, alla luce degli enunciati principi, aveva pertanto rinviato alla corte di merito affinchè rivalutasse l’ammissibilità delle prove richieste dalle società appellanti e, in caso di ammissione, riesaminasse l’intero materiale probatorio anche ai fini della domanda di accertamento della concorrenza sleale che, secondo la prospettazione di parte, sarebbe integrata dalle contestate condotte di trasferimento di azienda e di appropriazione della tecnologia Sismo da parte della Ecosistem.

La Corte di Venezia, in sede di rinvio, ha ritenuto che gli odierni ricorrenti non avevano approfondito la questione della successione nei rapporti esistenti in relazione al denunciato trasferimento d’azienda e che non era stata fornita la prova dell’esistenza di un nucleo organizzativo idoneo a consentire l’esercizio di un’attività economica, così ritenendo non indispensabili le nuove prove documentali proposte dalla parte appellante in sede di gravame e, dunque, non provata la circostanza del trasferimento d’azienda posto alla base delle domande giudiziali nei confronti dell’asserita cessionaria.

2. La sentenza, pubblicata il 21.4.2016, è stata impugnata dalle società Sismo International N. V., Sismo Trading Ltd., Sismo N. V. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la Ecosistem s.r.l. e i M.R. e M. hanno resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia che la corte di merito, pur avendo ritenuto dimostrato il passaggio di dipendenti, mezzi e macchinari tra la società Ecosistem s.r.l. e Sismo Veneto s.r.l., aveva negato l’esistenza e comunque la prova del rappresentato trasferimento di azienda, senza neanche scrutinare la documentazione già depositata nel primo grado di giudizio che aveva evidenziato financo la identità dei siti internet delle due predette società e dei progetti edilizi realizzati, nonchè il passaggio di clientela e la successione nei contratti.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e, comunque, vizio di motivazione sul medesimo punto. Si denuncia l’erronea valutazione probatoria del corredo documentale, allegato dai ricorrenti nei gradi di merito, per la dimostrazione dell’esistenza di un contratto di cessione di azienda intervenuto tra la società Ecosistem s.r.l. e Sismo Veneto s.r.l., trasferimento ritenuto insussistente dalla corte territoriale con motivazione insufficiente e contraddittoria.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente si duole, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., nn. 1 e 3, e comunque del vizio argomentativo in riferimento al profilo della mancata ed omessa pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale, pur rimessa alla cognizione del giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento in precedenza emessa da questa Corte. Si lamenta, più in particolare, della mancata valutazione da parte della corte di merito di una corposa documentazione attestante l’esistenza dei denunciati atti di concorrenza sleale nei confronti dei ricorrenti.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. e comunque vizio di motivazione sul medesimo punto, in relazione alla mancata ammissione di c.t.u.

5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, comunque, vizio argomentativo in riferimento alla mancata pronuncia sulla responsabilità di M.R. e M. nella causazione dei danni lamentati a titolo di concorrenza sleale.

6. Con il sesto motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni sulle spese giudiziali.

7. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

7.1 Il primo motivo di doglianza è invece inammissibile già per come formulato.

7.1.1 Si denuncia, infatti, in modo irricevibile un vizio di omesso esame di fatti decisivi, non già in ordine ad un fatto storicamente accertato e dedotto nel dibattito processuale, quanto piuttosto in riferimento ad una serie di documenti già allegati innanzi al giudice di merito di prima istanza.

Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Ne consegue che l’omesso esame della documentazione indicata dal ricorrente non può integrare in alcun modo il denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se il fatto storico sottostante (e cioè, l’allegato trasferimento d’azienda ritenuto non dimostrato dalla corte territoriale), e rilevante per la discussione della causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie acquisite.

7.1.2 Occorre, poi, ricordare, per quanto qui di interesse, che, secondo i consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c. (anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, applicabile ratione temporis), costituisce elemento costitutivo del trasferimento l’autonomia funzionale dell’azienda, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi: e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente. E ciò, anche secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C458/12 (richiamata in particolare da: Cass. 28 settembre 2015, n. 19141 per avere, a fini di applicazione della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, ribadito la necessità di una sufficiente autonomia funzionale, anteriormente al trasferimento, della quota d’impresa ceduta; ferma restando la possibilità, in forza dell’art. 1, par. 1, lett. a, b della citata direttiva, per la normativa nazionale di estensione dell’obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti pure nell’ipotesi di non preesistenza del ramo d’azienda), si presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. 15 aprile 2014, n. 8757; Cass. 27 maggio 2016, n. 11069; Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 31 luglio 2017, n. 19034; Cass. 29 novembre 2017, n. 28508; conf. Cass. 28593/2018, secondo cui, verbatim: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 applicabile ratione temporis: costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente, situazione ravvisabile (quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purchè dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili”).

7.1.3 Ciò detto, occorre rilevare come la corte lagunare, con motivazione sì succinta ma esaustiva, abbia dato conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto indimostrato l’allegato trasferimento d’azienda (come tale ritenuto fatto costitutivo principale della dedotta responsabilità della cessionaria d’azienda per i debiti della ceduta), avendo specificato il giudice di appello che non era stata dimostrata l’idoneità dei beni ceduti a costituire quel minimo di organizzazione necessario per l’esercizio dell’attività di impresa, con un giudizio in fatto, dunque, non censurabile in questa sede, se non nei ristretti limiti sopra tratteggiati (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394); e ciò tanto meno in una prospettiva di ricostruzione dei fatti operata dalla parte in contrapposizione a quella del giudice di merito, incensurabile dal giudice di legittimità, al quale solo pertiene la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

7.1.4 Del resto, non è neanche rintracciabile, nel caso di specie, un vizio argomentativo da sottoporre al vaglio di legittimità nel paradigma applicativo del sopra ricordato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ed invero, proprio la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (così, sempre Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

7.1.5 Ciò posto, va osservato come la motivazione impugnata, seppure in modo sintetico, svolga il suo ragionamento, partendo dalla premessa maggiore della necessità della dimostrazione del trasferimento d’azienda tramite l’allegazione e la prova dell’esistenza di un nucleo organizzativo dei beni tale da comportare la possibilità dello svolgimento di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, e approfondendo, in un secondo momento, lo scrutinio istruttorio della dimostrazione di tale nucleo organizzativo tramite le prove articolate dagli appellanti, con la successiva conclusione della mancata prova del trasferimento proprio in ragione del mancato approfondimento della successione dei rapporti esistenti e della mancata dimostrazione del menzionato nucleo organizzativo oggetto di trasferimento.

Le doglianze così proposte non sono, dunque, ammissibili.

7.1.6 Senza contare che la parte ricorrente, con le menzionate censure, vorrebbe ora sollecitare la Corte di legittimità ad un rilettura diretta della documentazione già allegata nei gradi di merito, rilettura che è inibita a questa Corte perchè rimessa alla cognizione esclusiva dei giudici delle precedenti fasi di giudizio.

7.2 Anche la seconda doglianza è inammissibile.

7.2.1 Anche qui la parte ricorrente, questa volta sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge (cfr. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2560 c.c.), pretenderebbe dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori.

7.2.3 Sul punto non è inutile ricordare che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). In realtà, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

Ciò posto, osserva la Corte come la ricorrente pretenda una nuova ricognizione della fattispecie concreta tramite la rilettura degli atti di causa, con riferimento al profilo della rivalutazione probatoria degli elementi dimostrativi del contestato trasferimento di azienda, profilo quest’ultimo sul quale, invece, la corte di merito ha speso argomentazioni che – sebbene sintetiche – si sottraggono a possibili censure in sede di legittimità, per le ragioni già sopra illustrate.

7.2.4 A ciò si aggiunga come la parte ricorrente deduca invero un vizio argomentativo non più censurabile innanzi alla Corte di cassazione, avendo prospettato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione che, oggi, è, invece, proiettabile nel giudizio di legittimità solo nei ristretti limiti sopra indicati del vizio di omesso esame di fatti decisivi, di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7.3 Il terzo motivo è invece fondato.

Occorre invero riqualificare il vizio prospettato dalla parte, sulla base delle deduzioni contenute nel motivo (e al di là della formale rubrica della censura), come violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che, come correttamente rilevato dai ricorrenti, la corte veneziana ha omesso di pronunciarsi, discostandosi peraltro dal dictum espresso dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia di annullamento, sulla domanda relativa ai denunciati atti di concorrenza sleale, avendo, al contrario, pronunciato solo sulla domanda volta a far dichiarare l’intervenuto trasferimento d’azienda.

Sul punto va evidenziato come questa Corte di cassazione avesse imposto al giudice del rinvio una rivalutazione integrale della documentazione allegata dai ricorrenti, sia per lo scrutinio del denunciato trasferimento d’azienda sia in relazione alle domande avanzate ai sensi dell’art. 2598 c.c., nn. 1 e 3, domande che, peraltro, non possono ritenersi avvolte da un vincolo di pregiudizialità logica o giuridica.

Tale omessa pronuncia determina la nuova cassazione della sentenza impugnata.

7.4 I restanti motivi di censura rimangono assorbiti.

Le spese del presente giudizio sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di censura; dichiara inammissibili il primo e secondo motivo ed assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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