Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1188 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1188 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

SENTENZA

sul ricorso 15801-2010 proposto da:
CONDOMINIO VIA BRUNI N 21 TRIESTE 80027160326, IN
PERSONA DELL’AMM.RE P.T. IN CARICA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato TRICERRI LAURA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ABEATICI GABRIO;
– ricorrente –

2013
contro

2566

PERCO

FRANCO

PRCFNC36C05E098M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASCARELLA CESARE 23, presso
lo

studio

dell’avvocato

ANTONELLI

ANDREA,

Data pubblicazione: 21/01/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato STRADELLA FURTO;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

126/2010 della CORTE D’APPELLO

di TRIESTE, depositata il 03/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato ABEATICI GABRIO DIFENSORE DEL
RICORRENTE CHE HA CHIESTO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
UDITO L’AVV. STRADELLA FURIO DIFENSORE DEL
CONTRORICORRENTE CHE HA CHIESTO IL RIGETTO DEL
RICORSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Svolgimento del processo
Franco Perco impugnava la delibera assunta in data
15 aprile 2003 dal Condominio di via Bruni n. 21,

stata approvata la trasformazione dell’impianto di
riscaldamento centralizzato a gas in singoli
impianti autonomi a gas metano.
A fondamento della impugnazione Franco Perco
deduceva, tra l’altro, di non essere stato
convocato secondo quanto previsto dall’art. 8 del
regolamento condominiale, cioè con raccomandata
ricevuta almeno cinque giorni prima della data
fissata per l’assemblea.
Il condominio resisteva alla impugnazione, che
veniva rigettata dal Tribunale di Trieste con
sentenza in data 7 agosto 2006.
Franco Perco proponeva appello, che veniva accolto
dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in
data 3 aprile 2010, in base alla seguente
motivazione:
L’art. 8 del regolamento condominiale prevedeva
infatti che la convocazione avvenisse mediante
lettera raccomandata inviata a mezzo posta a tutti

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di Trieste, di cui faceva parte, con la quale era

i condomini almeno cinque giorni prima della
riunione assembleare con la chiara indicazione dei
punti all’ordine del giorno.
Ciò significa che, contrariamente al disposto di
cui all’art 66 disp. att. c.c. l’invito non avrebbe

lettera raccomandata a mezzo posta.
Nonostante infatti l’uso improprio della parola
“notificazione” non trattandosi di atti giudiziari,
ci si trova in presenza di una norma pattizia
derogatrice in senso più restrittivo dell’art 66
disp. att. c.c., che ha introdotto un principio di
recettizietà della convocazione ed una precisa
formalità di convocazione.
Nel caso di specie, si è ottemperato per quanto
concerne il mezzo adoperato, come risulta dal doc.
n. 3 di parte appellante, ma la missiva
raccomandata non ha rispettato i termini liberi di
5 giorni prima della riunione assembleare.
Il dichiarante (amministratore del condominio) ha
fornito prova della spedizione della convocazione
contenente l’ordine del giorno il cui avviso di
giacenza per assenza del destinatario o di persona
atto a riceverlo è stato lasciato nel casellario
postale del Perco, in data 4 aprile 2003, mentre il

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potuto essere dato con ogni mezzo, bensì solo con

secondo avviso di giacenza, sempre per assenza del
destinatario, reca la data del 16 aprile 2003 (il
ritiro del plico presso l’ufficio postale da parte
del Perco è del 18 aprile 2003).
Ne consegue che, per giurisprudenza costante (Cass

dep. Il 23.9.96; Cass n. 2847 dd 1.4.1997; Cass
13.4.99 n. 3707; Cass 27.10.2005 n. 20924),
affinché possa ritenersi sussistente la presunzione
di conoscenza da parte de destinatario, occorra la
prova che la dichiarazione sia pervenuta
all’indirizzo del destinatario e tale momento, nel
caso in cui la dichiarazione sia stata inviata
mediante lettera raccomandata a mezzo posta, non
consegnata per assenza del destinatario o di
persona atta a riceverlo, coincide con il rilascio
del relativo avviso di giacenza del plico presso
l’ufficio postale e precisamente nel momento in cui
il portalettere annota nell’apposito registro il
compimento di tutte le formalità prescritte per
l’ipotesi di mancato rinvenimento del destinatario
della raccomandata e non già con il momento in cui
la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu
consegnata né con la data di trasmissione della
stessa. Nel caso di specie, risultano effettuati

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n. 4909 dd. 13.8.1981, Cass n. 8399 dd 25.3.1996

due avvisi di giacenza: il primo, in data 4.4.03 e
il secondo, in data 16.4.2003 e quindi il giorno
dopo la data fissata per l’assemblea.
Deve logicamente presumersi che le formalità di
annotazione nell’apposito registro da parte del

16.4.03 sì che non è stato rispettato il termine di
5 giorni liberi prima della data dell’assemblea.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per
cassazione il condominio, con due motivi.
Resiste con controricorso Franco Perco.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, deduce che la Corte di appello di Trieste
avrebbe prestato adesione alla tesi non provata di
Franco Perco, secondo il quale l’avviso di giacenza
in data 4 aprile 2003 sarebbe stato rubato, per cui
avrebbe potuto avere conoscenza della convocazione
dell’assemblea solo il 16 aprile 2003 e quindi in
data successiva a quella in cui l’assemblea si era
tenuta.
Con il secondo motivo si deduce che, essendo
pacifica l’emissione dal primo avviso di giacenza

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portalettere siano state effettuate nella data del

in data 4 aprile 20013, con riferimento a tale data
andava calcolato il termine (rispettato) per la
regolare convocazione.
Il primo motivo è infondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata,

data 4 aprile 2013 non sia stato preso in
considerazione in quanto rubato.
Sembra, invece, che la Corte di appello abbia
ritenuto che tale avviso di giacenza rappresentava
soltanto il primo atto di un procedimento destinato
a concludersi con l’annotazione nell’apposito
registro da parte del portalettere, effettuata
nella data del 16.4.03.
Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto
afferma l’idoneità, ai fini della decorrenza del
termine in questione, del rilascio dell’avviso di
giacenza in data 4 aprile 2003 in coerenza con
l’orientamento di questa S.C., secondo il quale le
lettere raccomandate si presumono conosciute, nel
caso di mancata consegna per assenza del
destinatario e di altra persona abilitata a
riceverla, dal momento del rilascio del relativo
avviso di giacenza presso l’ufficio postale (Cass.
24 aprile 2003 n. 6527; Cass. l aprile 1997 n.

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infatti, non risulta che l’avviso di giacenza in

2847), nella specie effettuato il 4 aprile 2003,
non essendo comprensibile il riferimento, ad opera
della sentenza impugnata, alla annotazione
nell’apposito registro da parte del portalettere
in data 16.4.03.

sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Trieste, che
provvederà anche in ordine alle spese del giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso,
accoglie il secondo; in relazione al motivo accolto
cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Trieste, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 10 dicembre 2013

In relazione al motivo accolto, pertanto, la

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