Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1188 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 18/2008/21 depositatali 18/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da A.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Parma n. 21/4/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 1998-2001. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente l’omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; la CTR non avrebbe esaminato le argomentazioni espresse dall’Agenzia nell’atto di appello in ordine all’ammontare dei beni strumentali, alle quote di ammortamento, alle spese per acquisti e compensi corrisposti a terzi, come desumibili dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi.

La censura è fondata, ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, nonostante le argomentazioni espresse dall’appellante in ordine alle risultanze dei quadri RE. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base di quanto sopra affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Emilia e Romagna.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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