Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1188 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1188 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 28218/2012 proposto da:
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata
e difesa dall’avvocato Nicola Seminara, giusta procura a margine del
ricorso;
-ricorrente contro
Centro Odontoiatrico Mediterraneo S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Data pubblicazione: 18/01/2018

Viale Giuseppe Mazzini n.142, presso lo studio dell’avvocato Pennisi
Vincenzo Alberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Accetta
Sergio, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente –

CATANIA, depositata il 29/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
la corte d’appello di Catania, riformando sul punto la sentenza di
primo grado, accoglieva, per quanto ancora interessa in questa sede,
la domanda proposta dalla Centro odontoiatrico mediterraneo s.r.l.

(hinc cit. società) contro la locale Azienda Usi n. 3, tesa a ottenere il
pagamento della somma di euro 30.143,40 a titolo di arricchimento
senza causa in relazione a residue spettanze per prestazioni sanitarie
eseguite nell’anno 2005, in subordine rispetto alla prioritaria
domanda di accertamento del diritto a ottenere la redistribuzione di
economie registrate in quell’anno in virtù di un’intesa raggiunta tra
l’Ausl e le organizzazioni sindacali, domanda che la corte d’appello
riteneva invece infondata;
onde motivare la decisione, la corte del merito ricostruiva la vicenda
nei seguenti termini:
– in base al decreto assessoriale n. 6424 del 2005, era stata attribuita
ai direttori generali dell’Ausl la facoltà di procedere a eventuali
redistribuzioni delle economie che si fossero verificate all’interno dei
singoli budget di ogni branca sanitaria; all’esito dell’esercizio di tale
facoltà le prestazioni eseguite presso le strutture accreditate,
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avverso la sentenza n. 872/2012 della CORTE D’APPELLO di

eccedenti il suddetto budget, avrebbero potuto essere remunerate;
nel caso specifico, alla branca di odontostomatologia era stato
assegnato un budget di euro 1.278.158,75, ed era stata infine
sostenuta una minor spesa di euro 1.197.864,93; ciò aveva
determinato l’insorgenza di un’economia pari alla differenza di euro

dell’utilità discendente dalle prestazioni sanitarie extra budget in
ragione di quanto evincibile dal verbale di riunione del 13-7-2006 (del
tavolo tecnico istituito al fine del raggiungimento dell’intesa
menzionata all’inizio), nel corso della quale il direttore generale aveva
dichiarato di “confermare le determinazioni assunte dalla direzione
aziendale” garantendo che si sarebbe proceduto alla predetta
redistribuzione una volta esaminate le risultanze del tavolo tecnico
medesimo; il giudizio positivo in ordine alle utilità delle prestazioni
sanitarie era stato avvalorato dalla nota del direttore generale
dell’Ausl in data 6-10-2006, rivolta all’assessorato regionale,
ulteriormente attestante che anche alla fine dell’anno 2005 si erano
appunto registrate economie all’interno dei singoli budget di branca;
in definitiva, così attestando, il direttore generale dell’Ausl aveva
implicitamente riconosciuto, secondo la corte territoriale, l’esistenza
delle prestazioni eseguite e l’utilità delle stesse, “avuto riguardo
anche alla valutazione da compiersi in relazione alla rispondenza delle
prestazioni medesime alle esigenze del servizio pubblico”;
l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, già Azienda Usl n. 3, ha
proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della corte
d’appello (pubblicata il 29-5-2012 e notificata il 20-9-2012),
proponendo quattro motivi coi quali, nell’ordine, ha dedotto:
(i) motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al punto
decisivo del riconoscimento dell’utilitas delle prestazioni rese extra
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80.293,82; l’Ausl aveva operato un riconoscimento implicito

budget, in relazione agli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502
del 1992 e 2041 cod. civ.;
(li) omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 2041 cod.
civ., in ordine al punto decisivo del riconoscimento dell’utilitas sotto i
profili oggettivi dell’arricchimento e del depauperamento;
violazione dell’art. 2041 cod. civ., posto che l’azienda, in

considerazione della sua comprovata situazione debitoria, si era
determinata a non fare uso della facoltà discrezionale di distribuire le
economie registrata negli ambiti strutturali che consapevolmente
avevano reso prestazioni maggiori ai tetti di spesi;
(iv) violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in ordine al capo
relativo alle spese processuali;
la società ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
il primo motivo è fondato e ciò assorbe la questione di cui al secondo;
la corte d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa
Corte sul tema delle condizioni dell’azione di arricchimento intrapresa
contro una p.a., ha ravvisato la prova del riconoscimento implicito di
utilità nel fatto che in un verbale di riunione il direttore generale
dell’azienda sanitaria aveva « dichiarato espressamente di
“confermare le determinazioni assunte dalla direzione aziendale e di
cui durante i lavori del tavolo si è fatto portavoce il direttore
amministrativo, garantendo che si procederà alla predetta
redistribuzione una volta esaminate le risultanze del tavolo stesso” »;
difatti nelle precedenti sedute i funzionari dell’Ausl e il direttore
amministrativo avevano « espresso delle valutazioni » da cui era «
lecito inferire un effettivo giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità
delle prestazioni eseguite dalle strutture private accreditate nell’anno
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(iii)

2005 », sicché tale giudizio era stato « fatto proprio dal direttore
generale nella seduta del 13-7-2006 »;
secondo la corte distrettuale la discussione relativa all’eventuale
redistribuzione delle economie e l’individuazione, da parte dei
funzionari intervenuti e del direttore amministrativo, di un criterio di

non avessero presupposto l’esistenza della prestazioni e la loro utilità
per il servizio sanitario; il che sarebbe stato avvalorato dalla nota del
direttore generale in data 6-10-2006 con la quale era stato
testualmente dichiarato che, appunto, anche alla fine dell’anno 2005
si erano registrate economie all’interno dei singoli budget di branca,
per importo complessivo di euro 7.370.631,20; da tale dichiarazione,
in particolare, si sarebbe dovuto desumere « un effettivo giudizio
positivo circa il vantaggio o l’utilità delle prestazioni eseguite nel 2005
dal Centro odontoiatrico mediterraneo s.r.l. »;
la motivazione dell’impugnata sentenza è, per tale sua genericità,
inidonea a sostenere la

ratio decidendi ed è in contrasto con

l’orientamento giurisprudenziale previamente richiamato;
orientamento le cui specifiche coordinate evidentemente non sono
state colte affatto;
in tema di azione di arricchimento, è principio consolidato che il
riconoscimento dell’utilità, da parte della pubblica amministrazione,
può essere implicito purché derivante da elementi univoci di
interpretazione correlati all’atteggiamento tenuto dagli organi
rappresentativi dell’ente rispetto alla specifica prestazione
considerata;
a fronte di un minoritario filone, teso a ravvisare la possibilità del
riconoscimento implicito nella mera utilizzazione della prestazione
anche da parte di organi diversi da quelli rappresentativi, la tesi
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redistribuzione non avrebbero avuto alcun senso se gli uni e l’altra

assolutamente maggioritaria è nel senso che l’azione d’indebito
arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria in
quanto presuppone non solo il fatto materiale dell’esecuzione di
un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma
anche il riconoscimento, da parte di questo, dell’utilità dell’opera o

correlata impossibilità per il giudice ordinario, ai sensi dell’art. 4 della
I. n. 2248 del 1865, all. E, di sindacare con il proprio apprezzamento
le valutazioni discrezionali della p.a. e i criteri da questa seguiti per
provvedere alle finalità di pubblico interesse;
il riconoscimento dell’utilità della prestazione può dunque avvenire in
maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure in modo implicito,
cioè mediante l’utilizzazione dell’opera o della prestazione stessa,
purché però consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi
dell’ente;
risulta così nell’ultimo decennio composta l’anteriore parziale
divergenza di interpretazione involta dalla tesi all’inizio ricordata (v.
Cass. n. 2312-08, Cass. n. 25156-08, Cass. n. 14939-12); sicché, in
sostanza, il riconoscimento dell’utilità dell’opera e la configurabilità
stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione
discrezionale della sola p.a. beneficiarla, unica legittimata – mediante
i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente
devoluta la formazione della sua volontà – a esprimere il relativo
giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la
rispondenza, diretta o indiretta, dell’opera al pubblico interesse,
senza che possa rilevare in via sostitutiva la valutazione di
amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un
qualsiasi altro soggetto dell’amministrazione beneficiarla; tale
riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in
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della prestazione; riconoscimento la cui necessità è da ravvisare nella

quest’ultimo caso, che l’utilizzazione dell’opera sia consapevolmente
attuata dagli organi rappresentativi dell’ente, in quanto la differenza
tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è
contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava
da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo

recenti Cass. n. 9486-13; Cass. 5397-14);
ciò stante, la decisione in esame è incongruente a misura del fatto
che in nessun punto della motivazione è indicato in qual senso e in
ragione di quale specifica risultanza sia stata apprezzata l’esistenza di
un implicito riconoscimento di utilità, da parte degli organi
rappresentativi dell’ente, quanto alle specifiche prestazioni extra
budget eseguite dalla società attrice, la cui attività non risulta in vero
mai menzionata in sentenza, neppure de relato ai verbali ivi indicati;
il presupposto del riconoscimento di utilità avrebbe dovuto esser
riferito alle prestazioni oggetto di causa, non anche alla mera
ricognizione del dato storico dell’avvenuta esecuzione di prestazioni
nell’anno in questione, né alla pacifica esistenza delle economie di
spesa;
a riguardo di siffatto decisivo punto della controversia la motivazione
pecca di astrattismo e appare del tutto inidonea a giustificare la
decisione adottata;
è altresì fondato, nel senso che segue, il terzo motivo di ricorso;
come questa Corte ha avuto modo di considerare, non basta, ai fini
dell’azione di arricchimento, accertare che si sia determinata l’utilità
per una delle parti di un rapporto;
ai fini dell’azione di arricchimento è altresì necessario accertare
l’ulteriore presupposto del difetto di giusta causa della locupletazione,
e, ove uno spostamento patrimoniale sia avvenuto in conseguenza di
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autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato (così tra le più

un contratto o di un rapporto compiutamente regolato, non è dato
invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa (v. tra le tante Cass.
n. 24165-14; Cass. n. 11330-09; e v. da ultimo anche Cass. n.
15125-16);
tale pacifica linea giurisprudenziale, per quanto non consacrata in

cui l’arricchimento senza causa non può comunque sussistere quando
lo spostamento patrimoniale derivi da un accordo tra le parti o sia
conseguenza di una norma;
nel caso di specie l’impugnata sentenza, pur avendo sottolineato che
la facoltà di redistribuire o meno, in ragione di motivate esigenze, le
economie registrate nell’anno all’interno dei singoli budget di branca
era stata attribuita ai direttori generali da un atto autoritativo
pubblico (un decreto assessoriale), si è totalmente disinteressata
della anzidetta ulteriore questione, omettendo di stabilire se in
combinazione con tale atto potesse ravvisarsi per l’appunto la giusta
causa dello spostamento patrimoniale;
consegue che l’impugnata sentenza va cassata anche in rapporto a
simile profilo, con conseguente assorbimento del quarto motivo di
ricorso;
segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Catania, diversa
sezione, per nuovo esame;
la corte d’appello si uniformerà ai principi di diritto esposti e
provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di
legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Catania.
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formule definitorie, riflette il principio, di matrice dottrinale, secondo

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

civile, addì 13 settembre 2017.

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