Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11879 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. I, 27/05/2011, (ud. 28/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28875/2005 proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso l’Avvocato

ARCURI GABRIELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MASTRANGELO

Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN VINCENZO LA COSTA – SOC. COOP. A

R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAODINARIA (C.F. (OMISSIS)), in persona

dei Commissari Straordinari legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALALZO 33, presso l’Avvocato

PELLEGRINI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato TESTA

Antonio, giusta procura speciale Notaio GUIDOCCIO GABRIELE di COSENZA

– Rep. n. 57 8 3 del 24.3.2011;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 728/05 della Corte di Appello di CATANZARO,

depositata il 28/9/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/03/2011 dal Consigliere Dott. RAGONESI VITTORIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MASTRANGELO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato TESTA che (deposita

procura notarile) ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio nei confronti della Società FAILA SUD Snc.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che B.G., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 728/05 della Corte d’appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva che il credito vantato nei suoi confronti dalla Banca di credito cooperativo di San Vincenzo fosse assoggettato alla falcidia del 60% in virtù della sentenza di omologazione del concordato della Faila sud dell’8.1.91;

che parti in detto giudizio di appello oltre alla B. ed alla Banca di credito cooperativo erano stati anche il concordato della Faila sud snc e la stessa società Faila sud in nome collettivo;

che il ricorso per cassazione risulta notificato alla sola Banca di credito cooperativo e non anche alla società Faila sud ed alla procedura concordataria;

che occorre pertanto procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei detti due soggetti.

P.Q.M.

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Faila sud snc e del concordato preventivo della medesima società nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia il processo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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