Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11879 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26374/2008 proposto da:

F.LLI GAGLIANO IMPRESA EDILE SDF, in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

CHIARINI PICONE Concettina, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO del 18/05/07, depositata il 21/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione, che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“Con sentenza del 21/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il gravame interposto dalla F.LLI GAGLIANO IMPRESA EDILE s.d.f. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di rettifica e liquidazione emesso a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1978.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la F.LLI GAGLIANO IMPRESA EDILE s.d.f. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi con i quali denunzia “illegittimità della sentenza” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “in ordine alla intervenuta definizione della L. n. 413 del 1991, ex artt. 44 e 57”, nonchè “illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla intervenuta decadenza dell’attività di riscossione del D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 17 e 25”.

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione del art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi non recano invero, in una parte del motivo ad essa “specificamente destinata”, autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002), la “chiara indicazione” secondo cui essa deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.) delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione (non potendo al riguardo ritenersi idonei i “quesiti di diritto” posti a conclusione dei motivi), inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione nella specie altresì carente di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”iscrizione a ruolo”, all’aver “eccepito e rappresentato che tale iscrizione è illegittima”; alle “labiali argomentazioni dell’Ufficio”, alle “eccezioni sollevate …

in ordine alla definizione della lite in via agevolata”, alla asseritamente spiegata impugnazione “innanzi la Commissione tributaria di primo grado di Agrigento”, al “condono”, all’aver “aderito all’invito del Ministero delle Finanze) senza invero debitamente riportarli nel ricorso.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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