Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11879 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. I, 09/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27496-2010 proposto da:

MARWELL DI B.M. E C. S.A.S., (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, G.F.

(c.f. (OMISSIS)), in proprio, B.M. (c.f.

(OMISSIS)), in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PAOLO PANARITI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ARTINI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO MARWELL DI M.B. & C. S.A.S., INDUSTRIA

CHIMICA MEDITERRANEA S.R.L., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1411/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ANTONIO D’ORZI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 5 ottobre 2010 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città in data 28 aprile 2010, che ha dichiarato il fallimento della Marwell di B.M. & C. s.a.s. e dei soci B. M. e G.F..

La corte territoriale ha affermato che: a) la convocazione di B.M. all’udienza prefallimentare non ha rispettato il termine di quindici giorni, previsto dalla L. Fall., art. 15, senza che ciò venisse rilevato dal tribunale, onde la sentenza di primo grado è nulla; b) la creditrice istante ha concordato sul punto innanzi al giudice del reclamo; c) tuttavia, il giudizio di reclamo L. Fall., ex art. 18 costituisce un’impugnazione e, non avendo i reclamanti proposto censure nel merito alla sentenza dichiarativa di fallimento, ma solo censurato la violazione del contraddittorio, nè trattandosi di vizio ex art. 353 e 354 c.p.c., posto che non vi fu difetto di notifica ma mera inosservanza del termine dilatorio a comparire, il reclamo è inammissibile per carenza di interesse, non potendo il giudice del gravame limitarsi a pronunciare la nullità della sentenza impugnata.

Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dai soccombenti, affidato a tre motivi.

Non svolgono difese gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono e la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 15 e 18, art. 354 c.p.c., per non avere la corte del merito ritenuto nella specie applicabile l’art. 354 c.p.c., con la rimessione del giudizio in primo grado.

Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 15 e 18, artt. 112, 156 e 159 c.p.c., art. 161 c.p.c., comma 10, artt. 164, 353 e 354 c.p.c., per non avere la corte del merito comunque trattenuto la causa, dopo aver dichiarato la nullità del primo giudizio, e rivalutato i presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Con il terzo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 18 e artt. 100 e 101 c.p.c., oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, non avendo la corte del merito comunque valutato l’assenza del requisito soggettivo del socio G., accomandante dal 24 aprile 2009, onde egli poteva essere dichiarato fallito solo sino all’aprile 2010, come dedotto nell’atto di reclamo innanzi alla corte d’appello.

2. – Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

Questa Corte è ferma nel sostenere i principi secondo cui, da un lato, qualora la corte di appello rilevi la nullità del procedimento pre-fallimentare per inosservanza del termine dilatorio previsto dalla L. Fall., art. 15, essa non può dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento e rimettere la causa al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dagli art. 353 e 354 c.p.c., ma deve trattenere il reclamo e decidere nel merito (Cass. 28 agosto 2013, n. 19684; 22 gennaio 2010, n. 1098; con riguardo al rito ordinario di cognizione, nello stesso senso Cass. 11 novembre 2010, n. 22914; 15 maggio 2009, n. 11317; 13 dicembre 2005, n. 27411, la quale ha altresì escluso l’illegittimità costituzionale della norma, ed altre; nel rito del lavoro, Cass. 26 luglio 2013, n. 18168; 24 agosto 2004, n. 16680; 13 maggio 2004, n. 9150; Cass. 25 settembre 2001, n. 12014, sulla scia di Cass., sez. un., 21 marzo 2001, n. 122), e, dall’altro lato, che, in tal caso, l’impugnazione con cui l’appellante si limiti a dedurre soltanto il vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole anche nel merito è inammissibile, essendo onere dell’appellante dedurre anche le questioni sul merito della domanda, mentre, in caso contrario, ove tale doglianza costituisca l’unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l’impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2302; 9 marzo 2012, n. 3712; 11 aprile 2011, n. 8159; 18 maggio 2010, n. 12101; 24 gennaio 2007, n. 1505; 29 settembre 2005, n. 19159; ed altre precedenti).

Su questo secondo profilo, si rinviene una sentenza difforme (Cass. 27 maggio 2005, n. 11292), la quale ammette, invece, l’appello proposto dalla parte convenuta in primo grado, ivi dichiarata contumace e rimasta soccombente, ancorchè limitato alla sola deduzione di una nullità della citazione (nella specie per mancanza dell’indicazione della data dell’udienza di comparizione) senza alcuna censura sul merito, e, quindi, di un vizio che non può comportare la rimessione della causa al primo giudice.

Reputa peraltro il Collegio che, superando questa isolata pronuncia, occorra ribadire il principio secondo cui, in caso di mancato rispetto del termine di comparizione, il carattere tassativo delle previsioni di rimessione al primo giudice impone al giudice di trattenere la causa e deciderla nel merito, sempre che l’appellante abbia articolato anche censure a tal riguardo; in mancanza, l’impugnazione è inammissibile.

3. – Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che anche l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

4. – Nulla sulle spese, non essendo costituiti gli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016

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