Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11879 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15838-2019 proposto da:

E.M., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO SASSI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

23/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 23.3.2019 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso proposto da E.M. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, emesso dalla Commissione territoriale competente, disponendo altresì la revoca dell’ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Proponeva opposizione avverso detto diniego la E., che veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Campobasso con il provvedimento oggi impugnato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.M., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè il giudice di merito avrebbe seguito un ragionamento illogico ed erroneo, non considerando che la manifesta infondatezza della domanda non può farsi discendere dal mero rigetto della stessa.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il Tribunale non avrebbe esaminato la domanda di opposizione alla revoca del beneficio, limitandosi ad affermare che la revoca discende dal rigetto integrale del ricorso.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., del D.L. n. 13 del 2017, art. 17, e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 74, perchè il rigetto del ricorso non equivale a manifesta infondatezza e non giustificherebbe, quindi, la revoca del beneficio di cui si discute.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta infine l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe rigettato la domanda di protezione internazionale utilizzando argomenti ripetitivi, già trattati in diversi giudizi.

Le quattro censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Innanzitutto, il primo, secondo e quarto motivo sono inammissibili nella parte in cui in essi si deduce un vizio della motivazione al di fuori dei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, risultante a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012

Inoltre, nel caso di specie il Tribunale -contrariamente a quanto sostiene la ricorrente- ha esaminato i motivi di opposizione dalla stessa proposti ed ha ritenuto corretta la revoca, in quanto essa era stata disposta dal giudice del giudizio presupposto a fronte della ravvisata manifesta infondatezza della domanda di protezione. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, prevede espressamente che “il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione”, uno dei quali è costituito proprio dalla “non manifesta infondatezza” delle ragioni fatte valere nel giudizio presupposto (cfr. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, e art. 126, comma 1). Infatti “La disciplina del patrocinio a spese delle Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell’ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell’infondatezza della domanda” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20002 del 24/09/2020, Rv. 659224; conf. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27203 del 27/11/2020, Rv. 659909). Ne deriva che quando il giudice della protezione internazionale rigetta integralmente il ricorso è tenuto, proprio in forza della disposizione speciale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 17, a valutare se l’infondatezza della domanda sia “manifesta”, ed in tal caso a disporre la revoca dell’ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Infine, questa Corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 17, appena richiamato, in riferimento all’art. 24 Cost., riconoscendo pienamente compatibile con il dettato costituzionale la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza della domanda proposta nel giudizio per il quale la parte era stata, provvisoriamente, ammessa al beneficio. Sul punto, invero, va ribadito il principio per cui “E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 17, nella versione attualmente vigente, atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicchè deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24109 del 27/09/2019, Rv. 655453). Valutazione che, evidentemente, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. ancora Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20002 del 24/09/2020, Rv. 659224, cit.).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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