Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11878 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26339/2008 proposto da:

CARTOLERIA SNOOPY DI VALENTE DANIELA & C. SNC, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato MODENA ROBERTO

GIOVANNI ORESTE, che la rappresenta e difende, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE (UFFICIO di CHIAVARI);

– intimata –

AGENZIA ENTRATE, (d’ora in poi detta “Agenzia” o “Ufficio” o

“Amministrazione”), in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

CARTOLERIA SNOOPY DI VALENTE DANIELA & C SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 06/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Modena Roberto Giovanni Oreste, difensore della

ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e per l’assorbimento di quello incidentale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 6/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria in accoglimento del gravame interposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE riformava la pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Genova di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla società CARTOLERIA SNOOPY di VALENTE DANIELA & C. s.n.c. in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1997.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la società CARTOLERIA SNOOPY di VALENTE DANIELA & C. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo con il quale denunzia violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Resiste con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE, che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di motivi.

Il ricorso principale dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), il quesito recato dal motivo di ricorso risulta formulato in termini tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/’03/’2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

L’inammissibilità del ricorso principale comporterà l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate da quanto osservato dal difensore della ricorrente all’udienza camerale, sostanziantesi nell’idoneità del formulato quesito di diritto, laddove il medesimo risulta non recare invero l’indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice lo ha deciso e della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, appalesandosi altresì formulato in termini generici ed astratti, privo pertanto di specifico riferimento alla fattispecie concreta in esame idoneo a consentire circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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