Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11878 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 09/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ASPRA Finance s.p.a., in persona del mandatario Unicredit

management bank s.p.a., come da procura notaio P. Sormani in Milano

16.6.2009, rappr. e dif. dall’avv. Ignazio Messina, elett. dom.

presso lo studio del medesimo, in Roma, via Arco della Ciambella n.

6, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

Fallimento A.C. s.a.s. di D.D. in

liquidazione, in persona del curatore fallimentare p.t. rappr e dif.

dall’avv. Mario Alesi ed elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Luciano Rosi, in Roma, Lungotevere dei Mellini n.51, come da

procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza Trib. Palermo 5.10.2010, n. 4209/10,

cron. 2462, Rep. 8096;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 16 maggio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l’avvocato Ignazio Messina per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Il PROCESSO

Aspra Finance s.p.a. impugna il decreto Trib. Palermo 5.10.2010, n. 4209/10 con cui veniva rigettata la sua opposizione interposta L. Fall., ex art. 98 avverso il decreto del giudice delegato del fallimento A.C. sas di Dotti Dorotea in liquidazione e dei soci illimitatamente responsabili, già denegativo della domanda di ammissione al passivo che l’allora Banco di Sicilia s.p.a. aveva svolto per complessivi 49.630.325,58 Euro, distinti in tre crediti diretti verso la società fallita e in quindici posizioni creditorie per debito da fidejussione assunto dalla stessa società per terzi, società o soggetti del gruppo C..

Rilevò in particolare il tribunale che, conformemente alle statuizioni del giudice delegato, non risultava la prova dei crediti insinuati, in difetto di produzione delle lettere-contratto concluse fra un pool di banche (tra cui la opponente) e la fallita, gli estratti conto integrali dei rapporti, l’eccepita prescrizione sulla sorte e gli interessi, gli effetti della data certa delle fidejussioni.

Il primo limite istruttorio, attenendo al riscontro esatto dei saldi debitori di conti correnti, impediva la ricostruzione dell’intero rapporto diretto della società o delle esposizioni dei soggetti garantiti, con la verifica di validità ed efficacia delle clausole contrattuali, tra cui i tassi e i costi. Per la scrittura 5.8.1988, contenente l’invocato accordo di consolidamento del debito pluribancario, pur essendo superabile l’eccezione di carenza di data certa ricorrendo all’equipollenza del dissequestro penale disposto dal 1.2.1999 e dunque da tale epoca, rimaneva la questione del suo valore, non essendo conferibile alla medesima portata novativa ma piuttosto meramente ricognitiva di crediti che altrove trovavano il rispettivo titolo. In ogni caso nè tale scrittura si riferiva a tutti i rapporti di conto corrente posti alla base dell’insinuazione, nè vi appariva rispettato il criterio della imputazione proporzionale a tutti i debiti che il documento voleva fosse attuato in forza dei pagamenti nel tempo effettuati. Infine, appariva inopponibile alla curatela il preteso riconoscimento di debito per come ivi operato dalla società e dagli altri soggetti. Rimanevano così assorbite le questioni della efficacia della fidejussione della società fallita e della prescrizione.

Il ricorso principale è affidato a tre motivi, ad esso resiste con controricorso il fallimento della società A.C. s.a.s.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 99 unitamente al vizio di motivazione, avendo errato il tribunale ove ha consentito alla società fallita di depositare osservazioni scritte nel procedimento di opposizione e al contempo ha però negato valenza probatoria al riconoscimento del debito.

Con il secondo motivo, viene fatta valere la violazione di legge quanto agli artt. 1341, 1230 e 1976 cod. civ., art. 210 c.p.c., L. Fall., art. 99, oltre che il vizio di motivazione, sotto il profilo della pretesa doverosità da parte del tribunale dell’esame di tutti i mezzi di prova, compresi quelli d’ufficio, necessari al fine di approfondire la quantificazione del credito.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2704 e 1988 c.c., L. Fall., 52 e 98, ove il tribunale, ritenendo inopponibile alla massa la scrittura 5.8.1998, ne avrebbe trascurato la portata di ricognizione di promessa di pagamento, come tale efficace anche verso la curatela.

1. Il primo motivo è infondato. Il limite della censura si connette al principio – rispettato nel decreto impugnato – per cui la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22 applicabile ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2008) e alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data, faceva sì che il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ma in data anteriore al 1 gennaio 2008, dovesse essere notificato anche al fallito, ai sensi della L. Fall., art. 99 ratione temporis vigente, soggetto che, tuttavia, non era un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenza unicamente finalizzata all’eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione (Cass. 25819/2010, 14592/2015, 2538/2016). Nella specie, l’audizione del fallito o, meglio la possibilità che ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 9 egli potesse chiedere di essere sentito, non lo trasformava in parte necessaria in quanto tale (è il curatore che invece aveva ed ha legittimazione processuale idonea a comprime quella del fallito fino ad escluderla totalmente in relazione ai rapporti di natura patrimoniale compresi nel fallimento), ma nemmeno gli precludeva la facoltà di far assumere una veste redazionale più ordinata al proprio contributo, anche mediante un atto lato senni difensivo pur sempre diverso da una domanda e dalle conseguenti conclusioni. Ne consegue che le osservazioni scritte versate in atti dalla società fallita sono state correttamente intese dal tribunale alla stregua del citato contributo, volto a permetterle la continuazione di un’interlocuzione diretta (dopo quella avanti al giudice delegato L. Fall., ex art. 95, comma 4) sulla domanda di credito della banca, con un apprezzamento sia delle dichiarazioni sia degli eventuali documenti apportati (che peraltro parte ricorrente ha omesso di riportare un modo sufficientemente preciso) che per un verso va rimesso al prudente vaglio istruttorio del giudice ma per altro deve rispettare i canoni probatori che precludono in capo al fallito qualunque valore confessorio della pretesa, la cui contestazione o adesione non ha nessun significato di per sè direttamente vincolante per la massa dei creditori.

2. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La censura avversa la ricostruzione del materiale probatorio espressa dal tribunale a sostegno della ratio decidendi reiettiva della domanda, dando conto della indispensabilità dell’esame di altri documenti e fonti la cui trascuratezza avrebbe condotto all’esito non condiviso. Va invero osservato che il tribunale, del tutto contraddittoriamente, da un lato ha riconosciuto il difetto di produzione della convenzione contrattuale stipulata all’origine con il cliente e dunque così giustificando la impossibilità di farne discendere gli elementi fondamentali del rapporto, contestato dalla curatela anche in punto di validità dei suoi presupposti, ma dall’altro lato ha ammesso che si dovesse dare ingresso nel giudizio ad una scrittura privata, datata 5.8.1988, contenente un accordo di consolidamento interbancario del debito delle società del gruppo C.. A tale seconda decisiva statuizione il giudice di merito è pervenuto indicando che il citato documento non poteva essere fornito di quella data certa opponibile alla curatela, e tuttavia, per la sua contemplazione come oggetto di dissequestro penale disposto il successivo 1.2.1999, poteva peraltro conseguire da allora il requisito di efficacia di cui all’art. 2704 c.c., comma 1.

Ciononostante, il decreto ha negato che quel documento, così recuperato al giudizio, potesse in via succedanea pervenire al medesimo risultato voluto mediante la mera valorizzazione degli estratti conto, non prodotti nella loro interezza. Se è condivisibile allora che tale ribadito deficit dell’impianto istruttorio non poteva essere supplito da una integrazione officiosa, motivatamente esclusa sul presupposto della genericità delle indicazioni della parte, nemmeno appare coerente che il tribunale si sia dato carico di negare valore novativo alla citata scrittura ma al contempo abbia ammesso che la medesima aveva valore “solo ricognitivo di crediti che continuavano a trovare altrove il loro titolo”. Si tratta di affermazione, seguita dall’ulteriore diniego che la scrittura fungesse da ricognizione di debito per via della terzietà del curatore, non corretta e che avrebbe piuttosto giustificato, per un verso, una più ampia istruttoria proprio sui documenti versati dalla banca e che comunque, ancorchè inidonei di per sè a provare il saldo finale dell’esposizione debitoria al lordo dei tassi, apparivano logicamente presupposti dalla menzionata scrittura privata ritualmente entrata nel giudizio.

3. Per altro verso ed inoltre, essendo esplicita l’affermazione per cui sussisteva l’efficacia verso la massa dei creditori del documento 5.8.1998 e sia pur con sicurezza di data dal successivo 1.2.1999, appare rispettata la regola per cui in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (Cass. s.u. 4213/2013). Diviene allora invocabile, da parte del creditore, anche l’agevolazione probatoria o il diverso significato obbligante ove allo stesso documento il curatore, benchè parte estranea alla sua formazione, debba soggiacere quale elemento istruttorio recato a supporto della domanda di credito e riconosciutogli opponibile. In questo senso ed alternativamente, la ricognizione di debito poteva operare semmai per le minori somme ivi indicate, ma non eludendo la portata negoziale del documento fino ad escludere drasticamente il credito nella sua interezza. L’istituto in effetti esige in via preliminare che, ai sensi dell’art. 1988 c.c., la ricognizione di debito, per dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, debba contenere la inequivoca manifestazione della parte di voler rinunciare ai benefici e ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale insuccesso della diversa prova dedotta od offerta (Cass. 14066/2010), circostanza su cui il giudice di merito non si è affatto intrattenuto.

Il ricorso pertanto va accolto, con riguardo al secondo e al terzo motivo, con cassazione e rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA