Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11878 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15595-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO n. 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE VILLA;

– ricorrente –

contro

T. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA

n. 670, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GIOSIA BERNARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VILLEADO CRAIA;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2428/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 3.12.2004 R.A. evocava in giudizio T. Costruzioni S.r.l. e il Condominio T. innanzi il Tribunale di Fermo, per sentir accertare nei loro confronti la titolarità, in capo ad esso attore, di un diritto di servitù di passaggio su una strada, con annesso diritto di parcheggiare la propria vettura lungo detta strada. Nella resistenza dei convenuti, la domanda veniva accolta dal Tribunale, limitatamente al solo diritto di passaggio.

Interponeva appello il R. e si costituiva la T. Costruzioni S.r.l., resistendo al gravame. Rimaneva invece contumace il Condominio T..

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2428/2018, la Corte di Appello di Ancona rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.A., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso T. Costruzioni Srl.

Il Condominio T., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso notificato dal R., poichè la sentenza impugnata era stata notificata al suo procuratore, costituito in grado di appello, a mezzo posta elettronica certificata in data 12.11.2018. La circostanza è confermata dalla copia della sentenza impugnata, completa di relata di notifica telematica e relativa attestazione di conformità a firma dell’avv. Craia, allegata agli atti della parte controricorrente. Poichè il ricorso è stato notificato dal R. in data 8.5.2019, e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione di cui all’art. 327 c.p.c., esso va dichiarato inammissibile per tardività.

In ogni caso, l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio della motivazione e la violazione degli artt. 1079 e 1362 c.c., è a sua volta inammissibile in quanto esso si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte di Appello. Quest’ultima ha confermato la sentenza del Tribunale, secondo cui la apposizione di un cancello di 6 metri di larghezza sulla strada oggetto del diritto di passaggio, larga 10 metri, non rende più gravoso l’esercizio del diritto di passaggio, evidenziando che l’attore non aveva dimostrato alcun danno in concreto derivante dall’esistenza del cancello. Il ricorrente sostiene che, trattandosi di diritto di servitù nascente da un contratto, egli sarebbe stato onerato della sola prova della fonte negoziale e della contestazione dell’inadempimento di parte convenuta, a carico della quale sarebbe gravata, invece, la prova positiva dell’adempimento. In realtà, nella fattispecie non viene in rilievo alcun profilo di ripartizione dell’onere della prova in tema di inadempimento, come sembra affermare il ricorrente; la Corte di Appello ha infatti svolto un accertamento di fatto sui luoghi, ritenendo non raggiunta la prova del danno derivante dall’esistenza del cancello di cui è causa.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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