Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11877 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11877
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 216/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
R.S.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 269/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA dell’11/12/07,
depositata l’08/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di R.S.L. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del decreto di sospensione dell’autorizzazione alla vendita, la C.T.R. Puglia, in accoglimento dell’appello del contribuente, riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto parzialmente il ricorso del predetto contribuente riducendo i giorni di sospensione).
In particolare, i giudici d’appello rilevavano che il D.Lgs. n. 471 del 1997 (prevedente, all’art. 12, che in caso di definitivo accertamento, in tempi diversi, di tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale compiute nel quinquennio deve disporsi la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’attività) non era applicabile nella specie in quanto le singole infrazioni erano state definite con il pagamento in misura ridotta (a norma della L. n. 18 del 1983, art. 2, applicabile ratione temporis), con la conseguenza che nessuna sanzione accessoria poteva essere irrogata.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 16 del 1983, art. 2, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2 ed al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16, comma 3) è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2 – prevedente la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale – ha carattere speciale; rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (v. Cass. n. 2439 del 2007), dovendo perciò ritenersi che la definizione delle singole infrazioni ai sensi della L. n. 18 del 1983, art. 2, non impedisca l’irrogazione della sospensione dell’autorizzazione disposta nella specie.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.
Considerate le alterne vicende della controversia nel merito e la proposizione del ricorso introduttivo e dell’appello da parte del contribuente in epoca anteriore alla giurisprudenza richiamata, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010