Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11876 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CHILLE’ Daniela,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Luigi Vulcano in

Roma, Via Leone IV, n. 38;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7609 in

data 7 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata in data 7 aprile 2009 con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, aveva respinto il gravame dal medesimo interposto contro una sentenza del Giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa.

L’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Il primo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto in fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il secondo mezzo è rubricato violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3: art. 2700 cod. civ..

Il terzo motivo censura la condanna alle spese.

Tutte le censure sono inammissibili perchè il secondo ed il terzo mezzo non si concludono con la formulazione di idoneo quesito di diritto ed il primo motivo difetta del quesito di sintesi, l’uno e l’altro prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, l’11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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