Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11876 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27366/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

ITALIAN ADVANCED TECHNOLOGY – I.A.T. SRL e di M.M.

A. in proprio e quale legale rappresentante della predetta

società, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo

studio dell’avvocato FIORENTINI Stefano, che le rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 112/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 20.4.07, depositata il 27/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della IAT s.r.l. e di M.M.A. (che resistono con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Irpeg, Iva e Irap nei confronti della società e per Irpef nei confronti della socia M. in relazione al 1998, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorso riuniti delle contribuenti.

In particolare i giudici d’appello (premesso che la IAT era stata dichiarata fallita, che, per ottenere la chiusura della procedura, R. e C.U. avevano sottoscritto una transazione con le società creditrici accollandosi il debito di L. 900.000.000 e che l’Ufficio – sulla base della nota integrativa di bilancio in cui si affermava “la IAT ha soddisfatto il debito extragiudizialmente” – aveva ritenuto che l’importo suddetto costituisse una disponibilità occulta della società e i C. fossero soci occulti di quest’ultima) rilevavano che l’accertamento era stato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 (che consente la possibilità di avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) ma che esso, e la successiva verifica, si fondavano su di una doppia presunzione che non aveva trovato riscontro nella documentazione in atti, aggiungendo che, in relazione all’accertamento di ricavi non dichiarati, l’onere probatorio gravava sull’Ufficio.

2. Giova innanzitutto rilevare che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009).

Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, nonchè artt. 2697 e 2729 c.c., le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello, pur in presenza di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2 citato, ritenuto che l’amministrazione fosse ulteriormente grava dall’onere di provare i presupposti della pretesa impositiva.

Col secondo motivo, deducendo contraddittorietà della motivazione, le ricorrenti rilevano che i giudici d’appello, in relazione al medesimo fatto decisivo (esistenza di fondi occulti e quindi di maggior imponibile), dapprima hanno dato atto che esso è stato provato per presunzioni dall’Ufficio e poi lo hanno considerato oggetto di inadempiuto onere probatorio da parte del medesimo.

Col terzo motivo, deducendo insufficienza della motivazione, le ricorrenti affermano che i giudici della C.T.R., a fronte di articolate censure nell’atto d’appello, non hanno chiarito perchè il complesso dei fatti noti e delle presunzioni che l’Ufficio ne aveva ricavato, “seppur non esclude” l’esistenza di fondi occulti e quindi di un maggior imponibile, “non consente tuttavia di confermare, con il dovuto grado di ragionevolezza, l’assunto dell’Ufficio in ordine alle circostanze da questo affermate”.

Le censure esposte, da esaminare congiuntamente, sono fondate nei termini e nei limiti di cui in prosieguo.

Se vero, infatti, che l’onere della prova dell’esistenza di ricavi occulti – e perciò di maggiore imponibile – grava sull’amministrazione, è tuttavia altrettanto vero che essa può assolvere tale onere anche attraverso presunzioni, e, nell’ipotesi di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 – come peraltro riconosciuto dagli stessi giudici d’appello, anche attraverso presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tanto premesso, risulta viziata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il complesso di elementi indiziari valutati dall’ufficio, “seppur non esclude” l’esistenza di fondi occulti e quindi di un maggior imponibile, “non consente tuttavia di confermare, con il dovuto grado di ragionevolezza , l’assunto dell’Ufficio in ordine alle circostanze da questo affermate”.

In particolare, detta motivazione risulta carente nella parte in cui esclude che l’Ufficio abbia adempiuto all’onere probatorio su di esso gravante attraverso una valida prova presuntiva, pur riconoscendo che per legge tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che l’Ufficio ha comunque posto a base dell’accertamento una serie di elementi che rendevano plausibile l’esistenza di un maggior imponibile. Peraltro, non può neppure considerarsi valida sul piano logico la motivazione (esposta nella sentenza impugnata per togliere validità agli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio) secondo la quale l’accertamento e la successiva rettifica poggiavano su di una doppia presunzione (che i C. fossero soci occulti della IAT e che il danaro impiegato per estinguere il debito derivasse da disponibilità occulte della stessa), posto che i due fatti non risultano legati da un vincolo di consequenzialità logica necessaria ed esclusiva (nel senso che l’esistenza di maggior imponibile debba necessariamente ed esclusivamente derivare dal fatto che i C. fossero soci occulti della società) e che quindi non sussistono i presupposti della praesumptio de praesumpto.

Il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini e nei limiti sopraesposti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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