Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11876 del 06/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11876
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15470-2019 proposto da:
C.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARIO CIANCI e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
CE.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA n. 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5238/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.7.2011 Ce.An. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 17.122,94 in favore dell’avv. C.S., a titolo di saldo del compenso relativo all’attività professionale prestata dall’ingiungente in favore dell’ingiunto.
Si costituiva in giudizio C.S. resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 12809/2013 il Tribunale ravvisava un abusivo frazionamento del credito ed accoglieva l’opposizione, condannando il C. alle spese del grado.
Interponeva appello avverso detta decisione il C. e si costituiva in seconde cure il Ce., resistendo all’impugnazione.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 5238/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame condannando l’appellante alle spese del secondo grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.S., affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Ce.An..
Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’omess, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale che era stata articolata dal ricorrente in prime cure, e riproposta con specifico motivo di appello.
La censura è inammissibile, poichè con essa il ricorrente declina un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione senza tener conto dei limiti di deduzione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, lamentando in sostanza l’omessa ammissione della prova testimoniale che era stata articolata nel giudizio di merito.
In proposito, va ribadito che “Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012, Rv. 621707).
Infatti “Ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo attualmente vigente, all’esito delle modiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012), quando venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12884 del 22/06/2016, Rv. 640419).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto che fosse dimostrato il versamento, da parte del Ce. nelle mani del C., della somma di Euro 25.000, e che quest’ultimo non avesse dimostrato il proprio assunto difensivo, secondo cui tale importo sarebbe stato utilizzato per intero per il saldo di quanto dovuto dal Ce. alla MAP Arredamenti Spa. Ha inoltre osservato che la difesa del Ce. aveva prodotto in atti del giudizio una lettera del C., in data (OMISSIS), nella quale si definiva “appetibile” la somma di Euro 60.000 da versare alla MAP, comprensiva degli oneri dei relativi difensori (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Importo, questo, confermato anche da una missiva del 19.10.2004, inviata dall’avv. Di Prima all’avv. C. (cfr. pag. 10 della sentenza). La ragione della mancata ammissione della prova orale, dunque, va ravvisata nel fatto che il giudice di merito ha ritenuto possibile decidere la controversia in base alle sole evidenze documentali.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021