Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11875 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.R.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PISTOIESE Mario,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via Fabio Massimo,

n. 60;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Velletri n.

433 in data 27 febbraio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” D.R.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza in data 27 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Velletri, decidendo in primo grado, ha respinto l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa a suo carico dal Comune di Ardea per violazione delle norme sullo smaltimento delle acque reflue.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto contro una sentenza appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.

Infatti, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, ratione temporis applicabile, ha abrogato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, prevedendone l’appellabilità (Cass., Sez. 2^, 23 luglio 2010, n. 17328).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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