Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11874 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A. e V.L., rappresentati e difesi, in forza
di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. ORFEO Roberto,
elettivamente domiciliati nello studio dell’Aw. Arturo Salerni in
Roma, Via Carso, n. 23;
– ricorrenti –
contro
V.O., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
in calce al controricorso, dagli Avv. BERTOLO Bruno e Andrea Melucco,
elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, Viale
Angelico, n. 32;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n.
696 del 21 aprile 2009.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. Arturo Salerni, per delega dell’Avv. Roberto Orfeo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisce
alla relazione”.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Tribunale di Padova, accogliendo la domanda di V.O., ha condannato B.A. e V.L. a rilasciare in favore dell’attore il fabbricato con terreno pertinenziale sito in (OMISSIS).
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 21 aprile 2009, ha rigettato il gravame interposto da B.A. e V.L..
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello questi ultimi hanno proposto ricorso, con atto notificato il 3 marzo 2010, sulla base di un unico motivo.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Con l’unico mezzo, i ricorrenti denunciano motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Il motivo è inammissibile, perchè non è stato osservato l’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica del fatto controverso. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, omessa o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid plurls rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;
Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741). In altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
Letta, la memoria dei ricorrenti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;
che le critiche ad essa rivolte con la memoria di parte ricorrente non colgono nel segno;
che, in relazione alla mancata osservanza della prescrizione indicata nell’art. 366 bis cod. proc. civ., con riferimento al vizio di motivazione, occorre ricordare che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – è fermi ss ima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;
che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);
che, al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente – al contrario di quanto ritengono i ricorrenti – che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;
che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680);
che nella specie l’unico motivo di ricorso, formulato ex art. 360 c.p.c. , n. 5, è totalmente privo di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo;
che soltanto nella narrativa del motivo i ricorrenti indicano le circostanze sulle quali la motivazione della Corte d’appello sarebbe omessa, insufficiente e contraddittoria (vale a dire, l’animus dei ricorrenti in relazione al potere di fatto esercitato sul bene immobile a far data dal 1948; l’interpretazione e la valutazione della scrittura privata del 24 gennaio 1970; la presenza di atti di interversione del possesso; le risultanze della c.t.u. e la necessità di disporre supplemento di c.t.u. o chiamata a chiarimenti), senza neppure l’indicazione di un momento di sintesi idoneo ad evidenziare le ragioni per le quali la motivazione sarebbe insufficiente o contraddittoria in relazione a ciascuno dei fatti controversi;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011