Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11874 del 18/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23212/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 17/07/2019
nel procedimento vertente tra:
R.F., da una parte;
e
MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DI DUBLINO, dall’altra;
ed iscritto al n. 4434/2019 R.G., di quell’Ufficio
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Casadonte
Annamaria;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Patrone Ignazio, che ha chiesto alla
Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona e, in
subordine, di voler rimettere la questione alle Sezione Unite.
Fatto
RILEVATO
che:
– il Tribunale di Ancona ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo che competente a decidere sull’impugnazione avverso la decisione di trasferimento adottata nei confronti di R.F. fosse il Tribunale di Roma in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nelle ordinanze n. 18755/2019, 18756/2019 e 18757/2019, non ritenendo applicabile alle controversie relative alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione nazionale (D.L. n. 13 del 2017, art. 1, comma 3, lett. e-bis), il criterio correttivo c.d. di prossimità contenuto nel D.L. cit., art. 4, comma 3, quello cioè che radicherebbe la competenza territoriale in base alla permanenza del migrante in una struttura o in un centro di accoglienza;
– a seguito di notifica del ricorso si è costituito R.F..
Diritto
RITENUTO
che:
– il Collegio, alla luce delle condivisibili osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale, ritiene di dare continuità all’orientamento espresso nella ordinanza di questa Corte n. 31127/2019, che ha disatteso la soluzione indicata nelle ordinanze n. 18755,18756, 18757 del 2019 alla luce delle seguenti considerazioni;
– l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.; all’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissando la competenza nella sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato;
– tale criterio, come sottolineato nella requisitoria, è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”;
– il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018;
– in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente;
– il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017 ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14;
– deve, pertanto, essere rigettato il regolamento d’ufficio, con affermazione della competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Ancona, dinanzi al quale rimette le parti per il seguito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ancona cui rimette il giudizio per il seguito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020