Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11873 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. FERDINANDO PIETROPAOLO,

elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell’Avv. Piet Jan

Schutzmann, Via Carlo Fea, n. 4;

– ricorrente –

contro

T.D., in qualità di procuratore generale di T.

A.; P.F., P.C., C.C.

fu A. e C.C. fu A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro

n. 958 depositata il 22 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Pronunciando sull’appello proposto da R.C. e C.M., appellanti, nei confronti di T.D., appellato ed appellante incidentale, oltre che nei confronti di C.A., P.F. e P.C., avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Vibo Valentia in data 20 giugno 2002, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 22 dicembre 2008, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale e confermato la sentenza impugnata.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C. M. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per la perpetrata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Il motivo è inammissibile, perchè, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto.

I restanti tre motivi deducono, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Essi sono inammissibili, perchè non è stato osservato l’onere, imposto dal citato art. 366 bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica del fatto controverso.

Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741). In altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA