Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11873 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23203-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Fermo, p.le Azzolino

18, presso lo studio dell’avvocato Renzo Interlenghi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DUBLINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona, depositata il

17/07/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria;

Letta la conclusione scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Patrone Ignazio, che ha chiesto alla Corte di

dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Ancona ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo che competente a decidere sull’impugnazione avverso la decisione di trasferimento adottata nei confronti di S.M. fosse il Tribunale di Roma in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nelle ordinanze n. 18755/2019, 18756/2019 e 18757/2019, ritenendo non applicabile alle controversie relative alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione nazionale (D.L. n. 13 del 2017, art. 1, comma 3, lett. e-bis), il criterio correttivo c.d. di prossimità contenuto nel D.L. cit., art. 4, comma 3, quello cioè che radicherebbe la competenza territoriale in base alla permanenza del migrante in una struttura o in un centro di accoglienza.

Diritto

RITENUTO

che:

– il Collegio, alla luce delle condivisibili osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale, ritiene di dare continuità all’orientamento espresso nella ordinanza di questa Corte n. 31127/2019, che ha disatteso la soluzione indicata nelle ordinanze n. 18755,18756, 18757 del 2019 alla luce delle seguenti considerazioni;

– l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.; all’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa impone di considerare, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, in modo da individuare il giudice competente nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura che ospita lo straniero;

– tale criterio, come sottolineato nella requisitoria, è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”;

– il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018;

-in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente;

– il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017 ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14;

– deve, pertanto, essere rigettato il regolamento d’ufficio proposto, con affermazione della competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Ancona, cui si rimette per il seguito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ancona dinanzi al quale rimette le parti per il seguito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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