Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11873 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38657-2019 proposto da:

GIFEGI S.R.L. UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in ROMA,

V.A.DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

GIANGIACOMO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA ANTONIO DI

LERNIA;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

BUONFRATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La GIFEGI s.r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 13 maggio 2019, n. 256/2019, resa dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Resiste con controricorso M.G..

La Corte d’appello, confermando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Taranto in data 26 febbraio 2015, ha escluso che lo scioglimento della comunione del cortile antistante il complesso aziendale il (OMISSIS) mediante assegnazione a ciascuno dei condividenti di un’area di mq 750, come progettato nella seconda ipotesi della espletata CTU, incorresse negli errori denunciati nel primo motivo di gravame della GIFEGI s.r.l. o si ponesse in contrasto con l’art. 727 c.c..

Il primo motivo di ricorso della GIFEGI s.r.l. allega l’omesso esame circa fatti decisivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte all’elaborato peritale

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 727 c.c., stante la forte sperequazione delle quote assegnate con riguardo alle metrature a destinazione edificabile, avendo il CTU erroneamente negato la utilizzabilità a fini edificatori del lotto.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria al fine di riportarsi al contenuto del ricorso.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano inammissibili.

Innanzitutto, quanto al primo motivo, opera la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme), essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2015.

Le censure sono peraltro inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Deve escludersi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, consenta genericamente di censurare la ricostruzione della situazione di fatto operata dal giudice di merito alla stregua delle risultanze peritali: la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha richiamato le risposte rese dall’ausiliare alle osservazioni mosse dal consulente di parte (cfr. pagina 5 e 6 della sentenza impugnata). D’altro canto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra mai, di per sè, il vizio in questione qualora il fatto storico (nella specie, l’indice di edificabilità territoriale) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

A proposito dell’unico motivo dell’appello principale, la Corte di Lecce, sezione distaccata di Taranto, come già esposto, ha illustrato le ragioni della divisibilità dell’immobile (pagina 6 e 7 della sentenza impugnata), ed ha evidenziato come la CTU avesse dato risposta ai rilievi tecnici avanzati dal consulente di parte appellante (pagine 7 e 8). In tal senso, la sentenza della Corte d’appello contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Il ricorso è altrimenti volto a devolvere alla Corte di cassazione le critiche mosse alle risultanze della consulenza d’ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), pur non essendosi la Corte d’appello limitata acriticamente a far proprie le conclusioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici

e dell’adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare, il quale, a sua volta, si era fatto carico di esaminare e confutare le critiche mosse dal consulente di parte. Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Tale valutazione è compiutamente esplicitata nella sentenza della Corte d’appello e non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica il ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

D’altro canto, l’art. 720 c.c., con norma applicabile anche nel caso di scioglimento delle comunioni ordinarie (art. 1116 c.c.), disciplinando l’ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell’art. 718 c.c., che attribuisce a ciascun partecipante alla comunione il diritto ai beni in natura secondo le norme degli artt. 726 e 727 c.c., La relativa indagine va condotta avendo riguardo alla possibilità di ripartire il bene, nella sua attuale consistenza e destinazione, in modo tale che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un’entità autonoma e funzionale, suscettibile di autonomo e libero godimento, non compromessa da pesi, servitù o limitazioni eccessive, evitando altresì il frazionamento ove esso richieda opere complesse o di notevole costo, ovvero cagioni un deprezzamento dell’originario valore intrinseco del bene medesimo, o, ancora, dia luogo alla costituzione di porzioni inidonee rispetto alla funzione economica dell’intero. Peraltro, in tema di divisione ereditaria o di cose in comunione, non è necessario formare delle porzioni assolutamente omogenee, poichè il diritto del condividente ad una porzione in natura dei beni compresi nelle categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla medesima categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni rientranti nelle suddette tre categorie, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti. Spetta dunque al giudice del merito accertare se il diritto della parte sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure per mezzo dell’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio, ciò dando luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove il ricorrente deduca, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, l’omesso esame di un “fatto storico” di portata decisiva inerente all’aspetto strutturale del singolo bene, tale da giustificarne il frazionamento attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, nonchè idoneo a consentirne il mantenimento della pregressa funzionalità, senza alcun sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni apportate proporzionalmente al valore dell’intero (cfr. Cass. Sez. 2, 16/04/2018, n. 9282; Cass. Sez. 2, 21/05/2003, n. 7961; Cass. Sez. 2, 07/02/2002, n. 1738). La Corte d’appello, nella formazione delle porzioni, si è uniformata a tali principi, motivando la propria adesione alla seconda ipotesi” di divisione alla luce delle attività commerciali svolte dalle parti, della conformazione dei luoghi e della ubicazione dei manufatti.

Il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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