Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11872 del 18/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20273-2019 proposto da:
M.A., ricorso non depositato;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), rappresentato ope legis
dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, Via Dei
Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 701/2018 della Corte d’appello di
Caltanissetta, depositata il 08/11/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.
Fatto
RILEVATO
che:
– a seguito di ricorso notificato da M.A.I.D. il 28/3/2019 avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che ha negato la protezione internazionale e forme complementari di protezione, il Ministero dell’interno resiste con controricorso notificato il 16/4/2019.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il ricorso va preliminarmente dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè, come risulta da certificato negativo della Cancelleria centrale civile del 20/12/2019, non è stato depositato nel termine di giorni venti dalla notifica al resistente avvenuta il 28/3/2019;
– la declaratoria di improcedibilità del ricorso e l’applicazione del principio di soccombenza comportano la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo (cfr. Cass. 904/1963);
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020