Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11872 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 09/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 731/2009 proposto da:

CIBA VISION CORPORATION, nella qualità di successore in forza di

fusione per incorporazione di WESLEY JESSEN CORPORATION, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO

JANDOLI, MARIO FRANZOSI, FEDERICA SANTONOCITO, giusta procura

speciale per Notaio ANN BRAYLEY dello STATO DELLA GEORGIA (ATLANTA),

con Apostille N. I226817 del 6/11/2008;

– ricorrente –

contro

BAUSCH & LOMB IOM S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l’avvocato LUIGI

BIAMONTI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

Notaio Dott. GIOVANNI PICONE di LISSONE (MILANO) – Rep. n. 58734 del

13.1.2009;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO

DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1489/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati B.N. SASSANI e F.

SANTONOCITO che si riportano;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati L. BIAMONTI e M.

BOSSHARD che si riportano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2001, la Bausch &

Lomb IOM, società produttrice delle lenti cosmetiche Soflens (lenti colorate che modificano l’aspetto dell’occhio di chi le indossa), convenne in giudizio la Wessley-Jessen Corporation e la Schering Corporation e chiese di dichiarare la nullità delle porzioni italiane dei brevetti europei (OMISSIS), registrati da Schering e trasferiti alla Wessley-Jessen e, in subordine, di accertare che le lenti da essa prodotte non costituivano contraffazione dei predetti brevetti EP. 2.- L’adito Tribunale di Monza, estromessa la Schering dal giudizio, rigettò le domande attoree; accolse la domanda riconvenzionale della Wessley-Jessen di accertamento della contraffazione da parte dell’attrice e le inibì di produrre e commercializzare le lenti Soflens.

3.- Il gravame proposto dalla Bausch & Lomb è stato accolto dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza 22 maggio 2008, che ha dichiarato la nullità delle porzioni italiane dei menzionati brevetti europei, per difetto di novità e originalità, ed assorbite le altre domande.

La Corte ha istruito la causa mediante una consulenza tecnica d’ufficio e l’assunzione di dichiarazioni testimoniali rese per iscritto dalla sig.ra U. (autrice, negli anni sessanta dello scorso secolo, di un modello prototipo di lenti a contatto colorate) e dalla medesima confermate in sede di interrogatorio in un giudizio davanti alla Patents County Court, avente ad oggetto la domanda di nullità della porzione britannica del brevetto (OMISSIS). Quindi, ha ritenuto che l’idea inventiva insita nei brevetti EP era stata anticipata dal modello U., che costituiva un’anteriorità rilevante, in quanto idonea a consentire a qualunque tecnico del settore, mediamente esperto, di pervenire al medesimo risultato cui tendeva la soluzione posteriore brevettata da Schering. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le lenti erano cadute in pubblico dominio in epoca precedente alla brevettazione, avendo la U. consegnato gli esemplari delle lenti ad almeno due suoi clienti, non a scopo confidenziale, ma per valutare le reazioni del pubblico, con la conseguenza che, essendo divulgate e cadute in pubblico dominio, entrambe le lenti brevettate erano prive di originalità e, in particolare, il secondo brevetto (n. (OMISSIS)) era privo di una novità intrinseca, realizzando un semplice miglioramento dell’efficacia del primo (n. (OMISSIS)).

4.- La Ciba Vision Corporation, incorporante la Wessley-Jessen, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi, cui si è opposta la Bausch & Lomb. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c., imputandosi alla Corte di merito di avere esaminato la questione della non specificità della rivendicazione 1) del brevetto n. (OMISSIS), che non le sarebbe stata devoluta, essendole stata devoluta, invece, soltanto quella dell’anteriorità del modello U., in tal modo violando il giudicato interno che si sarebbe formato sul punto. E’ formulato un quesito di diritto con il quale si chiede a questa Corte di dire “se vi è stata violazione del giudicato interno circa le caratteristiche della rivendicazione Shering” e se “la portata del giudicato interno sia generale, precludendo qualunque riferimento nella sentenza di appello al tema in precedenza deciso (e non contestato nei modi di legge); o se al contrario quella portata sia da commisurare al tipo di indagine da espletarsi in secondi grado: e sia tale da precludere unicamente una indagine diretta e principale sul tema deciso (e non contestato nei modi di legge)”.

Il motivo è inammissibile. Il quesito di diritto, previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, è formulato in modo astratto e avulso dalla fattispecie, risolvendosi in un mero interpello alla Corte in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, mentre dovrebbe costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere con l’enunciazione di una regola juris che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v., tra le tante, Cass. n. 11535/2008).

Inoltre, il motivo si basa su una lettura parziale della sentenza impugnata, la cui ratio decidendi (non censurata nel motivo) consiste sull’accertamento dell’esistenza di un’anteriorità idonea ad inficiare la validità del brevetto, costituita da una soluzione tecnica (il modello di lente U.) idonea a consentire ad un tecnico mediamente esperto del settore di pervenire al medesimo risultato proprio della soluzione posteriore.

2.- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 251 c.p.c. e segg., in relazione ai principi che presiedono all’assunzione delle prove testimoniali, e si conclude con un quesito diretto a stabilire “se, espressa la necessità di procedere alla valutazione della attendibilità del contenuto di una dichiarazione testimoniale, il giudice debba o no provvedervi secondo le modalità fissate dal codice di procedura civile” e “se, espressa la necessità di procedere alla verifica della capacità a testimoniare, il giudice debba o no provvedervi secondo le modalità fissate dal codice di procedura civile”.

Il motivo è inammissibile, essendo il quesito formulato, per quanto si è già detto in relazione al precedente motivo, in modo non corrispondente alle indicazioni fornite da questa Corte, a norma dell’art. 366 bis c.p.c..

3.- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi, nonchè degli artt. 153, 183 e 184 c.p.c., in relazione alle regole in tema di preclusioni istruttorie e rimessione in termine, per avere utilizzato le dichiarazioni scritte della U. presentate al consulente tecnico d’ufficio, sebbene la parte interessata Bausch & Lomb fosse decaduta dal potere di chiedere la prova testimoniale, in tal modo pregiudicando il diritto della controparte alla prova contraria.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 c.c. e segg. e art. 251 c.p.c. e segg., in relazione ai principi che presiedono all’assunzione delle prove testimoniali, nonchè dell’art. 2697 c.c., art. 101 c.p.c., del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 12 e 14, per avere utilizzato dichiarazioni scritte (cd. affidavit), presentate da un terzo ( U.) al consulente tecnico, che si assume prive di valore probatorio perchè contestate dalla Wesley Lessen. Entrambi i motivi sono infondati. La Corte ha deciso sulla base di una ponderata valutazione di vari elementi processuali acquisiti in causa, tra i quali una consulenza tecnica d’ufficio – le cui risultanze non si precisa se, in quale momento processuale e in che termini siano state contestate nel giudizio di merito – e la dichiarazione scritta della U., alla quale ha dato un rilievo probatorio non esclusivo, ma integrativo ai fini della formazione del proprio convincimento, senza discostarsi, quindi, dalle indicazioni della giurisprudenza circa i limiti di utilizzabilità e il valore probatorio degli scritti provenienti da terzi (v. Cass. n. 23788/2014, n. 23554/2008).

4.- Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi sopra indicati, nonchè dell’art. 257 c.p.c., per avere attribuito valore probatorio alle dichiarazioni scritte della U., la quale aveva riferito di avere consegnato le lenti a due optometristi di (OMISSIS), allo scopo di usarle sul maggior numero di pazienti, onde verificarne le reazioni, omettendo di chiamare queste persone a deporre, tanto più che la stessa dichiarazione della U. costituiva mero argomento di prova, non essendo stata resa dinanzi a un giudice ma per iscritto.

Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 310 c.p.c., comma 3 e art. 116 c.p.c., comma 2 e dei principi generali in tema di valutazione delle prove testimoniali, imputandosi alla Corte d’appello di avere formato il proprio convincimento sulla sola base delle dichiarazioni testimoniali della U. nel giudizio svoltosi dinanzi alla County Court inglese (poi estinto), erroneamente utilizzate per confermare il valore di mero argomento di prova delle sue dichiarazioni scritte.

I motivi in esame, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Il giudice di merito, infatti, ben può desumere, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, argomenti di prova dagli accertamenti compiuti e dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi in un diverso giudizio anche tra altre parti (v. Cass. n. 21115/2005, n. 4373/2003) e, quindi, nessuna violazione processuale è riscontrabile nell’avere tratto elementi probatori dalle dichiarazioni rese dalla U. nel giudizio inglese, fermo restando la necessità di una valutazione globale del materiale probatorio, nel quadro di una indagine unitaria e organica, qual è quella operata dalla corte milanese.

Neppure è fondata la doglianza relativa alla mancata chiamata della U. a testimoniare dinanzi al giudice italiano per confermare la sua dichiarazione scritta, valendo, anche in tal caso, il principio secondo cui la chiamata dei testimoni, ai quali altre persone si siano riferite per la conoscenza dei fatti, costituisce esercizio di un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, che è incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass. n. 10239/2009, n. 10077/2000).

5.- Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., per avere escluso l’incapacità a testimoniare di una persona (la U.) riconosciuta essere l’inventrice della soluzione poi brevettata, avendo la Corte d’appello riconosciuto la predivulgazione, con l’effetto che essa si trovava nella condizione di proporre intervento adesivo dipendente in favore di Bausch &

Lomb.

Con l’ottavo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 200 c.p.c., comma 2 e art. 228 c.p.c. e segg. e art. 2730 c.c., per avere attribuito valore probatorio, seppure indiziario, alle dichiarazioni rese da un teste incapace. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Premesso che la valutazione del giudice di merito, in ordine all’attendibilità delle deposizioni testimoniali, costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, quando sia immune da vizi logici e giuridici (v. Cass. n. 12988/2013), la Corte di merito, come si è detto, ha tratto elementi probatori dalle dichiarazioni rese dalla U. sia in forma verbale dinanzi al giudice inglese sia per iscritto nel giudizio italiano, ma in forma non testimoniale e, quindi, al di fuori del modello acquisitivo delineato dall’art. 257 bis c.p.c. (neppure applicabile nella fattispecie ratione temporis). suddetto valore indiziario delle dichiarazioni scritte non provenienti dalle parti in causa viene meno soltanto allorchè il terzo, assunto a testimoniare, non abbia confermato il contenuto della dichiarazione o sia stato ritenuto inattendibile dal giudice (v. Cass. n. 23554/2008) e non è questo il caso.

Ed è anche noto che al giudice del merito sono riservate la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (v. Cass. n. 13054/2014, n. 1554/2004); ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione della rilevanza probatoria attribuita ad alcuni piuttosto che ad altri elementi, ai fini della formazione del convincimento cui sia pervenuto il giudice di secondo grado, come nel caso in esame, mediante un giudizio logicamente motivato e concretamente incensurato.

6.- Il nono motivo denuncia vizio di motivazione sul fatto, ritenuto controverso e decisivo, del presunto difetto di novità del brevetto n. (OMISSIS), omettendo di valutare le differenze con la soluzione U., la quale, a differenza del nuovo trovato, procurava un “luccichio all’occhio”.

Il decimo motivo denuncia vizio di motivazione, per avere sottovalutato le manchevolezze del modello U., che avrebbe dovuto condurre a negare che potesse fare venire meno l’originalità del brevetto Schering. Entrambi i motivi sono inammissibili.

La Corte d’appello ha adeguatamente valutato le indicate circostanze, giungendo a una conclusione diversa da quella sostenuta dalla ricorrente, la quale si limita a prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, al fine di fare prevalere il proprio diverso convincimento soggettivo, in ordine al giudizio di originalità del trovato. Le censure finiscono per avere ad oggetto l’apprezzamento dei fatti e la valutazione discrezionale degli elementi di prova e, quindi, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di fatto che è riservato al giudice di merito.

7.- L’undicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, commi 1-3, della legge invenzioni e art. 5, comma 1, del reg. invenzioni, e si conclude con due quesiti di diritto che chiedono a questa Corte di dire “se, nell’ipotesi di genericità del contenuto della rivendicazione brevettuale in sè e per è considerata, si debba o meno tener conto delle descrizioni del brevetto” e “se, nel caso vi sia quella genericità della rivendicazione, essa sia colmabile mediante la descrizione citata”.

Il dodicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 2, c.p.i., e si conclude con due quesiti di diritto che chiedono a questa Corte di dire “se le rivendicazioni dipendenti sono nulle per il fatto che è nulla la principale o se invece esse vadano valutate in modo autonomo e se per esse occorre una autonoma soluzione tecnica, una frazione tecnica o l’evidenziazione di un salto creativo”.

Entrambi i motivi sono inammissibili, in considerazione della astrattezza dei quesiti di diritto, formulati in modo incomprensibile e avulso dalla fattispecie e, comunque, volti a sollecitare una revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine ai requisiti di novità e originalità dei brevetti di cui è causa.

8.- Il tredicesimo motivo denuncia vizio di motivazione, per avere giudicato nullo il brevetto (OMISSIS), discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Il motivo è inammissibile, in quanto sfornito del necessario momento di sintesi, adeguato alla tipologia di vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 5 (v., tra le tante, Cass. n. 12248/2013).

9.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 8200,00 per compensi, di cui e Euro 8000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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