Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1187 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1187 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 29754-2010 proposto da:
MARANGON

ENZO

MRNNZE38E10D020Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A,
presso lo studio dell’avvocato PISANI FABIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PALMA MAURO;
– ricorrente contro

NOVELLO MARIA LUIGIA NVLMLG56E44L551H, NOVELLO AMALIA
NVLMLA51S46L551F, MARANGON ELDA CATTERINA
MRNLCT25P57L551Y, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 21/01/2014

PANARITI PAOLO, che li rappresenta e difende;
– con troricorrenti. –

avverso la sentenza n. 734/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 24/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. ELISA

Fatto e diritto
l. – Con ricorso notificato il 7 dicembre 2010, Marangon
Enzo ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata il 24 marzo 1010 e non notificata.

vello Maria Luigia, Marangon Edda Catterina e Novello Amaliahanno resistito.
2. – Il ricorso era avviato alla trattazione in camera di
consiglio, in data 3 novembre 2011 era depositata la relazione
e in data 6 dicembre 2011 si svolgeva l’adunanza prevista
dall’art. 380-bis cod. proc. civ., in esito alla quale la Corte rinviava la causa all’udienza pubblica, ritenendo insussistenti le condizioni richieste dall’art. 375 cod. proc. civ.
per la decisione in camera di consiglio.
3. – In data 25 novembre 2013 era depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal nuovo difensore del ricorrente, con allegato atto pubblico (notaio Curreri di Montecchio Maggiore, in data 28 ottobre 2013) di conferimento della
procura alle liti al procuratore rinunciatario.
4. – All’udienza del 4 dicembre 2013 nessuno compariva per
la parte ricorrente e per le intimate.
5. – Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di inte=esse.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, in assenza dei requisiti di
2

Con controricorso in data 5 gennaio 2011 le intimate No-

cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle
parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse
per apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare
l’estinzione del giudizio, denota il venir meno di ogni interesse alla decisione e quindi,

in assenza di manifestazioni di

volontà in senso contrario della controparte, comporta
l’inammissibilità del ricorso

(ex plurimis e da ultimo, Cass.,

sez. 3, sentenza n. 2259 del 2013).
Nel procedimento in oggetto, stante la mancata comparizione della parte intimata all’udienza, ricorrono tutte le condizioni sopra indicate.
6. – Le spese del giudizio di cassazione sono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2013.

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