Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1187 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1187 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 1860/2013 proposto da:
Fiorentino Flora, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n.44,
presso lo studio dell’avvocato Santilli Dante, rappresentata e difesa
dall’avvocato Vero Anthony, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Catanzaro;
– intimato nonchè contro
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Faà Di Bruno n.15, presso
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Data pubblicazione: 18/01/2018

lo studio dell’avvocato Combariati Luigi, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro
Fiorentino Flora;

avverso la sentenza n. 10/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 04/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di
Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Comune
di Catanzaro, ha condannato tale Ente al pagamento della somma di
C 7.602,88, oltre rivalutazione ed interessi, in favore di Flora
Fiorentino, a titolo di risarcimento del danno da occupazione
usurpativa della porzione di un suolo incluso in un PEEP ed interessato
dalla realizzazione di opere diverse rispetto a quelle previste in seno
al decreto di occupazione. La Corte, per quanto d’interesse, ha ritenuto
che: a) l’operata riqualificazione della natura dell’occupazione non
costituiva una mutazione della domanda, avendo la danneggiata
qualificato ab initio illegittima l’occupazione, e tenuto conto della
perdita di rilevanza pratica della questione stessa, a seguito della
declaratoria d’illegittimità del criterio riduttivo di cui all’art. 5 bis, co 7
bis, della L n. 359 del 1992; b) il risarcimento non poteva esser
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– intimata –

determinato in riferimento all’art. 40 della L n. 2359 del 1865, non
avendo il primo giudice qualificato la fattispecie in termini di
espropriazione parziale, ed in parte qua la Fiorentino non aveva
proposto appello, evidenziando come nessun danno da diminuzione di

Comune, sia pure in tempi diversi.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorsi, entrambi
affidati ad un mezzo, in via principale, la Fiorentino, che ha censurato
la statuizione sub b), per violazione dell’art. 40 della legge
fondamentale, affermando che tale criterio legale, previsto in ipotesi
di espropriazione parziale, doveva esser applicato ex officio, a nulla
rilevando che in epoca successiva il fondo residuo fosse stato
espropriato; ed, in via incidentale, il Comune, che si è doluto, per
violazione dell’art. 112 c.p.c., della statuizione sub a), sottolineando
la differenza ontologica sussistente tra l’occupazione acquisitiva e
l’occupazione usurpativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione
in forma semplificata.
2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale,
che rispetta il disposto di cui all’ad 366 c.p.c., le impugnazioni, che,
per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminate,
sono entrambe infondate.
3. L’istituto dell’occupazione appropriativa, di genesi pretoria,
sorto a seguito della sentenza n. 1464 del 1983 delle Sezioni Unite di
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valore potesse ravvisarsi, essendo tutta la proprietà stata acquisita dal

questa Corte, e successivamente variamente sviluppato e sempre
applicato in giurisprudenza -in funzione di garanzia della posizione del
privato, rimasto formalmente proprietario di un bene inglobato in
un’opera pubblica e non espropriato- è stato, come noto, riconsiderato
dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 735 del

principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo
cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”,
e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell’istituto,
lo hanno esattamente equiparato a quello della c.d. occupazione
usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di
dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere
permanente. In entrambi i casi, resta, dunque, esclusa l’acquisizione
autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al
proprietario -rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del
bene da parte dell’amministrazione- la tutela reale e cautelare
apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento
(restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti
di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto
risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.,
dovendo ritenersi che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità
non è in grado di differenziare la forma di illecito nel caso in cui la
dichiarazione anzidetta è assente, e, poiché non è idonea a
comportare l’acquisizione del bene occupato alla mano pubblica, non
incide sulla causa petendi giuridicamente significativa rappresentata,
appunto, in entrambi i casi da un illecito, a carattere permanente,
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2015, hanno, invece, ritenuto il predetto istituto non conforme con il

sanzionato dall’art. 2043 c.c. (Cass. n. 7137 del 2015; n. 12260 del
2016).
4. Se, dunque, va esclusa la violazione del principio di cui all’art.
112 c.p.c., per esser venuta meno la rilevanza del connotato distintivo
tra le due azioni, come nella passata giurisprudenza richiamata

della manipolazione del suolo, posta in essere dal Comune, consegue
che qualsiasi vicenda di danno lamentata dalla proprietaria
danneggiata deve essere dalla stessa provata in giudizio. Tale
considerazione preclude che possa trovare tout court applicazione il
criterio differenziale previsto dagli artt. 40 della L. n. 2359 del 1865 e
33 del d.P.R. n. 327 del 2001, che questa Corte aveva ritenuto
applicabile, anche, in caso di occupazione acquisitiva parziale, in
ragione della natura di espropriazione sostanziale dell’istituto, ormai
superato; sicchè la relativa voce potrà ben essere riconosciuta in
favore del soggetto danneggiato, semprecchè lo stesso ne provi la
sussistenza e l’ammontare, o, quanto meno, dia gli elementi per
poterne effettuare la liquidazione in via equitativa (cfr. Cass. n. 12260
del 2016, in motivazione), ipotesi che non ricorre nella specie, in cui,
al contrario, la ricorrente principale invoca, proprio, l’applicazione del
criterio legale. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
5. Per la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di
legittimità vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese
compensate.
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dall’Ente territoriale, dalla qualificazione in termini di illecito comune

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

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