Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1187 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19508/2015 proposto da:

Avv. Z.S., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

R.F.B.;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 19/05/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 6 maggio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“L’Avv. Z.S. ha rappresentato e difeso R.F.B., imputato in un procedimento penale dinanzi al Giudice di pace.

Al termine del suddetto processo, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato, l’Avv. Z. ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali per le attività espletate durante il processo, essendo il proprio assistito stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Con decreto del 23 gennaio 2014, il Giudice di pace liquidava l’importo complessivo di Euro 650.

Il Giudice del Tribunale di Patti, con ordinanza in data 19 maggio 2015, ha rigettato l’opposizione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione.

Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Patti l’Avv. Z. ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 ed il 7 luglio 2015.

Il Ministero della giustizia non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e degli artt. 9, 12 e 14 della tariffa professionale, approvata con il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, nonchè dell’art. 112 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la consistente attività defensionale svolta nè l’esito del processo penale che ha comportato vantaggi anche patrimoniali per l’assistito. Inoltre mancherebbe nell’ordinanza un’adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal patrono. Avrebbe poi errato l’ordinanza impugnata a riformare inpeius la liquidazione operata per la fase istruttoria.

Il ricorso appare al relatore infondato.

Nessuna violazione di legge è configurabile nella specie, posto che non risulta, e neppure è dedotto dal ricorrente, che nella liquidazione del compenso il giudice del merito abbia violato il minimo della tariffa professionale applicabile ratione temporis, e che abbia pertanto valicato il limite inderogabile risultante dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 (Cass. n. 2445 del 2011). Vero è che l’art. 82 cit. prevede anche che il giudice deve liquidare l’onorario “tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Ma tale disposizione – nel contemperare ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l’attività dell’avvocato con l’incidenza del relativo costo sull’intera collettività – è norma che consente al giudice di scendere al di sotto dei parametri di normale riferimento tutte le volte in cui l’attività in concreto svolta dal difensore sia di grado modesto, avuto riguardo alla sua incidenza sulla posizione processuale del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o all’effettiva consistenza della lite.

Neppure è violato il divieto di reformatio in peius, ove si consideri che il giudice dell’opposizione ha confermato il decreto impugnato.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per esservi rigettato”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che le critiche ad essa rivolte con la memoria illustrativa non colgono nel segno;

che, infatti, il giudice del merito ha ampiamente motivato – con una valutazione che, essendo affidata ad argomentazioni logiche e congrue, non è qui ulteriormente sindacabile – perchè la liquidazione del compenso è avvenuta attenendosi ai minimi tariffari, e ciò in considerazione sia del fatto che numerose udienze del processo penale sono state di mero rinvio, sia della circostanza che il processo non era di particolare complessità;

che, d’altra parte, il giudice a quo ha rispettato il divieto di reformatio in peius: pur riconoscendo che la liquidazione teoricamente spettante sarebbe stata inferiore rispetto all’importo quantificato nel decreto impugnato, ha mantenuto ferma la quantificazione in esso contenuta senza operare alcuna diminuzione, sul corretto rilievo che l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, è uno strumento impugnatorio e, come tale, regolato dai principi dell’ordinamento processuale in tema di effetto devolutivo;

che il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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