Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11869 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33282-2018 proposto da:

ACME SRL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Orvieto 24/A Fabbr.

4, presso lo studio dell’avvocato Caterina Casale, rappresentato e

difeso dall’avvocato Mauro Casale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO PREFETTURA UTG AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 662/2018 del Tribunale di Avellino, depositata

il 04/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

Fatto

RILEVATO

che:

– la società Acme s.r.l. ha proposto opposizione nei confronti del verbale con cui le veniva contestata la contravvenzione all’art. 142 C.d.S. per superamento dei limiti di velocità ed irrogata la relativa sanzione amministrativa;

– l’adito Giudice di pace di Avellino accoglieva il ricorso annullando il verbale e compensando le spese di giudizio;

– Acme proponeva gravame in via principale sulla statuizione relativa alle spese, mentre la Prefettura ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della decisione impugnata e la conferma del verbale di contravvenzione;

– il tribunale, quale giudice del gravame, ha accolto l’appello incidentale ritenendo insussistente un onere probatorio a carico dell’amministrazione relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come invece inteso dal giudice di prime cure;

– la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo – col quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che l’onere della prova del cattivo funzionamento oppure della mancata omologazione e/o taratura dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità grava sul ricorrente che contesta la contravvenzione e non sull’Amministrazione – è fondato;

– il giudice d’appello non ha, infatti, considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura;

– a seguito di tale pronuncia di incostituzionalità, questa Suprema Corte ha statuito che l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poichè concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. 5122/2011; id. 1921/2019).

– tale onere va inteso nel senso che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico;

– nel caso concreto il tribunale ha ritenuto sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l’omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell’autovelox, sul presupposto che non fosse onere dell’Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura;

– tale statuizione è erronea alla luce dei principi sono richiamati, in forza dei quali avrebbe dovuto essere provata dall’Amministrazione, oltre all’omologazione ed alla installazione, anche l’effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrate, affinchè riesamini l’opposizione alla luce dei principio sopra enunciati e provveda anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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