Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11869 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37156-2019 proposto da:

S.F., S.M.A., rappresentati e difesi

dall’avvocato PASQUALE CAIAZZA;

– ricorrenti –

contro

V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASAL LECCE

N. 441/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLINA FARAONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO RICCIARDI;

– controricorrente –

e contro

R.F., R.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4798/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.F. e S.M.A. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza n. 4798/2018 depositata il 24 ottobre 2018 dalla Corte d’appello di Napoli.

Resiste con controricorso V.N..

Rimangono intimati senza svolgere attività difensive R.F. e R.V..

La Corte d’appello di Napoli, giudice di rinvio a seguito della ordinanza di cassazione n. 28629 del 29 novembre 2017, ha respinto l’appello proposto da S.F. e S.M.A. nel giudizio di opposizione ex art. 669-septies c.p.c., comma 3, in base al testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 50, ritenendo legittima l’affermazione della soccombenza di S.F. e S.M.A. decretata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., dal Tribunale di Santa Maria Cautelare con ordinanza 8 settembre 2008.

L’unico motivo del ricorso di S.F. e S.M.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno tuttavia presentato in data 16 marzo 2021, e dunque prima della data stabilita per l’adunanza camerale, dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia il visto dell’avvocato del controricorrente V.N., e non essendosi costituiti gli altri intimati R.F. e R.V., non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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