Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11868 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14492/2010 proposto da:

M.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76 – scala 6 – interno 2, presso lo studio

dell’avvocato ANDREOZZI Claudio, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2912/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’8.4.08, depositata il 03/06/2 009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata del 3 giugno 2009 la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado di rigetto della domanda proposta da M.C. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, di cui era stata dipendente quale collaboratrice scolastica, di illegittimità del licenziamento intimatole con atto del 9.11.99 e con decorrenza dal 14.12.97 per superamento del periodo di comporto. La Corte adita, rilevato il proprio difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, affermava che il diniego dell’ulteriore periodo di 18 mesi di proroga dell’assenza di cui all’art. 23 del CCNL, trovava giustificazione nell’esito della visita medica del 4.2.98 con cui la medesima era stata ritenuta idonea a servizio, con la conseguenza che non poteva essere concessa la ulteriore proroga di 18 mesi di assenza per malattia;

Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con un motivo lamentando difetto di motivazione;

Resiste il Ministero con controricorso, in cui si eccepisce la inammissibilità del ricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, essendo stato dedotto difetto di motivazione, manca il momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.; è stato infatti affermato (Cass. Sez. U, n. 20603 del 01/10/2007, seguita da numerose altre conformi) che “In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi ed in Euro duemila per onorari, con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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