Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11868 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36568-2019 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

213, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA ESPOSITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO DELLA CAPANNA;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 112, presso lo studio dell’avvocato MAURO CUPITO’,

rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA MARRANI, ROBERTO

SAMMARCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2517/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.P. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 11 settembre 2019, n. 2517/2019, resa dalla Corte d’appello di Bologna.

Resiste con controricorso R.D., erede di R.P.. La Corte d’appello, riformando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 10 dicembre 2012, ha respinto la domanda avanzata da B.P. volta all’accertamento della simulazione del contratto di compravendita immobiliare da lei stipulata il (OMISSIS) con R.P., giacchè dissimulante un mutuo accompagnato da patto commissorio, con conseguente nullità dell’operazione ex art. 2744 c.c..

L’unico motivo del ricorso di B.P. denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte d’appello omesso di valutare il “contenuto della deposizione resa dal teste Bi.Ro. in ordine agli accordi intervenuti tra le parti”, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116, c.p.c., degli artt. 2697, 2744, 1418, 2729 e 1343 c.c.. La censura richiama (inserendo direttamente nel corpo del ricorso le fotocopie della memoria istruttoria e dei verbali di udienza) le risposte rese dal testimone Bi.Ro., commercialista, con riguardo ai capitoli 9) e 10) di prova.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La Corte d’appello di Bologna, con accertamento di fatto spettante al giudice del merito, ha affermato che non vi fosse prova di un collegamento negoziale funzionale fra l’alienazione immobiliare e la restituzione di un mutuo coevamente erogato dal compratore.

Le censure, sub specie della denuncia di violazione di norme sostanziali, nonchè dell’art. 115 c.p.c. (norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti) e dell’art. 116 c.p.c. (norma che invece sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), consistono, in realtà, non nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle disposizioni asseritamente contravvenute, quanto nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta dovuta alla inesatta valutazione del materiale istruttorio, operazione che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Quanto al denunciato omesso esame della deposizione del teste Bi.Ro., è agevole riscontrare come la Corte d’appello di Bologna, esattamente al contrario, abbia esaminato a pagina sei di sentenza le dichiarazioni dello stesso. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come dalla deposizione del testimone Bi. si traesse soltanto conferma che la vendita dell’immobile sito in (OMISSIS) aveva avuto lo scopo di reperire liquidità per le difficoltà economiche della famiglia B., mentre era rimasta indimostrata la stipula di un mutuo con patto commissorio, dissimulato dalla vendita con patto di riscatto.

Deve allora considerarsi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, è riferibile unicamente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori (ovvero di una prova testimoniale, come ipotizzato, nella specie) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie, l’accordo contenente il patto commissorio dissimulato), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415). La ricorrente, del resto, sostiene che dalle dichiarazioni del teste Bi. si poteva ricavare l’esistenza, tra le parti della vendita immobiliare, di un ulteriore accordo appunto consistente in un mutuo con patto commissorio, con ciò auspicando dalla Corte di cassazione – cui è preclusa una nuova delibazione delle prove – una rivalutazione sull’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e sulla idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire le eventuali illazioni che ne discendano.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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