Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11865 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11846/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, PATTERI ANTONELLA, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 149/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 25.2.09, depositata il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.S. nei confronti dell’Inps per la riliquidazione della pensione in godimento, ottenuta cumulando la contribuzione versata presso l’Inpdai con quella versata in precedenza presso il Fondo Elettrici, affermando che l’Inps (successore dell’Inpdai) aveva illegittimamente applicato il limite soggettivo rappresentato dalla misura massima della pensione dovuta al soggetto che disponesse della sola contribuzione Inpdai;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso; la parte privata è rimasta intimata;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è già stato affermato (tra le tante Cass. n. 724 del 14/01/2009) che “In tema di anzianità contributiva maturata presso l’INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall’INPDAI (nella specie, Fondo elettrici), in forza della normativa che disciplina la materia – del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, della L. n. 44 del 1973, art. 5, D.M. 7 luglio 1973 – sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi (citato D.P.R. n. 58, art. 1), l’uno rilevante per il calcolo della pensione, l’altro introdotto come limite “in ogni caso” all’importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI “ai sensi del comma precedente”, cioè secondo il regime generale dell’INPDAI, il quale non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello “ius superveniens”, nella specie l’introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.

Tale disciplina – nel delineare l’anzidetto procedimento separato di liquidazione della contribuzione trasferita, la cui utilità è evidente ove l’interessato non abbia raggiunto la “massima” anzianità contributiva dei quaranta anni – non pone dubbi di legittimità costituzionale: il limite è paritario per tutti i dirigenti assicurati all’INPDAI, nè sussiste lesione del principio dell’affidamento perchè la riduzione delle aspettative di pensione rispetto al fondo di provenienza dipende da un’opzione espressa in epoca successiva all’introduzione della norma comportante il limite;

infine, il carattere formale del rinvio, confermato dal D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, in attuazione della delega di cui alla L. n. 335 del 1995, conferita per l’armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, esclude la pretesa abrogazione implicita dell’altro limite del citato D.P.R. n. 58, ex art. 1, comma 2, ad opera del D.Lgs. n. 181 del 1997, suscettibile di nuove disarmonie tra assicurati INPDAI. Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che deciderà la causa sulla base dei principi sopra enunciati e provvederà anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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