Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11865 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32225-2018 proposto da:

B.A., nella qualità di amministratore unico di

Idrolevante Sc.a.r.l. e IDROLEVANTE Sc.a.r.l., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BALZANI,

6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MICALI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MORINI;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DELLA SPEZIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VERONICA ALLEGRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con ricorso del 19 giugno 2014 B.A. e la Società Idrolevante s.c.a.r.l. proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1929, emessa nei loro confronti il 21 maggio 2014, con cui la Provincia de La Spezia aveva loro ingiunto il pagamento della sanzione di Euro 3.015, per superamento, in relazione allo scarico dell’impianto di pretrattamento delle acque reflue urbane sito nel comune di (OMISSIS), del valore limite previsto dalla L.R. n. 43 del 1995, tabella 4.

Il Tribunale de La Spezia, con sentenza n. 991/2015, in accoglimento dell’opposizione dichiarava l’incompetenza della Provincia ad emettere l’ordinanza e conseguentemente l’annullava.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia de La Spezia.

Con sentenza 27 marzo 2018, n. 487, la Corte d’appello di Genova accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l’opposizione.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione B.A., in qualità di amministratore unico della Società Idrolevante sc.a.r.l., e la Società Idrolevante sc.a.r.l..

Resiste con controricorso la Provincia de La Spezia.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. L’unico motivo di ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, così come abrogativo della precedente formulazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56”: la Provincia, come ha riconosciuto il giudice di primo grado, non ha potere sanzionatorio in materia ambientale; se tale potere era previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 (c.d. codice dell’ambiente) sancisce la titolarità esclusiva della Regione e delle Province autonome, che non possono più delegare la funzione sanzionatoria ad altri soggetti, come d’altro canto emergerebbe da numerose pronunzie della Corte costituzionale; nè può ritenersi valida delega la L.R. Liguria n. 43 del 1995, precedente alla normativa statale, a tal fine non valendo il richiamo fornito dalla L.R. n. 41 del 2014, art. 22.

Il motivo è manifestamente infondato. Come sottolineano in memoria i ricorrenti la questione sollevata dal motivo è stata oggetto di altri ricorsi (cfr. l’elenco alle pp. 5-6 della memoria). Al riguardo il Collegio condivide la valutazione della Corte territoriale che ha riscontrato l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione, non potendo avere seguito le tesi difensive dei ricorrenti:

a. Non c’è violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s), e neppure dell’art. 118 Cost., commi 1 e 2, allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali (cfr. la sentenza n. 380 del 2007 della Corte Costituzionale).

b. Inoltre non può ritenersi di per sè risolutivo il differente tenore normativo del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, rispetto a quanto invece dettato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, in relazione all’omessa riproduzione in quest’ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. Ritiene il Collegio che proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali depongano per la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di Genova. Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell’art. 135, comma 1 (“In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e ss., la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”) nella parte in cui, pur non ripetendo l’inciso del previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, contiene la clausola di salvezza “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”. Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora, va considerata la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170, in base al quale “fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”. Il riferimento specifico e congiunto ad “atti e provvedimenti” induce a ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare “salvi” sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione della L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b), dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse. Inoltre, la tesi secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle Regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l’intero impianto sistematico del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle Regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (cfr. art. 101, art. 124, commi 3 e 7).

c. Una volta esclusa, alla luce dell’impianto normativo previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con la L.R. n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, ha confermato l’operatività della previsione di cui alla L.R. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b), e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135.

Correttamente il giudice d’appello ha attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la rimessione al vaglio della Corte Costituzionale. Infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, dettando standard uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s), tuttavia ciò non esclude il concorrente potere normativo delle Regioni e delle Province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati.

II. Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 1.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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