Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11865 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3597/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIBELL COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI con studio in LECCE VIA CAVOUR

56 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2010 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA

SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 15/12/2010,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con la sentenza n. 334/23/10, depositata il 15.12.2010 e non notificata, ha confermato la prima decisione concernente l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso, sulla base del pvc redatto dalla G. di F. in data 11.06.2001, nei confronti della società Fibell Costruzioni SRL per IVA e sanzioni per l’anno di imposta 1997.

Con detto avviso l’Amministrazione aveva contestato, all’esito di una complessa attività investigativa, una omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione, ai fini fiscali, di operazioni imponibili di vendita di immobili che l’Ufficio riteneva essere state concluse dalla SRL a prezzi superiori a quelli contabilizzati, prezzi che risultavano anche inferiori al valore di mercato.

2. Il giudice di secondo grado, dichiarato ammissibile l’appello, ha tuttavia escluso la fondatezza della pretesa erariale: ha ritenuto che le presunzioni formulate dai verificatori in merito alle compravendite immobiliari non erano avvalorate da elementi certi ed inconfutabili o da atti e non davano certezza sul fatto che il prezzo pagato fosse stato superiore a quello dichiarato in atti pubblici; ha riconosciuto invece la congruità dei prezzi dichiarati ed osservato che questi erano confortati anche da perizie contabili di parte che facevano emergere la carente liquidità della società.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su due motivi, ai quali la società in liquidazione replica con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, articolato su due differenti piani, si denuncia la nullità della sentenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) o, in subordine, la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

1.2. Sotto il primo profilo la ricorrente sostiene che la sentenza omette di motivare i punti della controversia e di rendere conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, risolvendosi in una motivazione apparente, poichè non spiega perchè ha ritenuto le presunzioni dell’Ufficio prive di valenza probatoria e perchè ha riconosciuto la prevalenza a quanto risultante dalle perizie contabili di parte a fronte degli elementi circostanziati offerti dall’Amministrazione.

Rimarca in particolare che la Commissione territoriale ha ignorato gli esiti delle indagini bancarie sulle quali, in via prevalente, era stata fondata la ripresa a tassazione, verifiche effettuate nei confronti della Fibell, della socia amministratrice e domina della società B.M., di soggetti terzi compiacenti e degli acquirenti degli immobili.

Secondo la ricorrente, che trascrive per autosufficienza ampi stralci del pvc redatto dalla G. di F., richiamato dall’avviso di accertamento – così come accertato dalla CTR -, dalle indagini era emerso che B.M. operava in maniera del tutto autonoma, anche mediante apposizione di firme false, sui conti e sui libretti accesi presso la Banca di Credito Cooperativo di Otranto e la Banca di Roma di Maglie, intestati, oltre che a lei stessa, anche a B.F., M.P., L.M., D.M.M. e D.M.G. e che, in particolare, sui alcuni conti erano risultati notevoli versamenti di danaro contante, nonostante i titolari dei conti non disponessero di una sufficiente fonte di redditività; ed ancora che le indagini avevano messo in evidenza che per più compravendite, a fronte del prezzo dichiarato, erano state rilevate operazioni bancarie anomale e non giustificate per ulteriori rilevanti importi sui conti degli acquirenti: tutti elementi sui quali la sentenza non si era soffermata in alcun modo.

1.3. Le stesse prospettazioni sulle medesime circostanze sostengono la censura svolta come vizio dí omessa motivazione (fol. 43 del ricorso).

1.4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 41 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e dell’art. 2728 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, rammenta che i dati relativi ai rapporti finanziari, segnatamente versamenti e prelevamenti, danno origine ad una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o di maggiori imponibili, che determina una inversione dell’onere della prova di guisa che è il contribuente a dover provare che gli elementi desunti dalle movimentazioni bancarie non erano assoggettabili a tassazione, e argomenta che tale tipologia di indagini è estensibile anche ai conti di “terzi”, ossia di soggetti non direttamente interessati dall’attività di controllo, quando emergono elementi circa il carattere fittizio dell’intestazione o la connessione o l’inerenza con il reddito della società (fol. 45 del ricorso).

Sulla scorta di tali considerazioni l’Agenzia denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel non ritenere le indagini bancarie sufficienti, da sole ed ai sensi dell’art. 32 cit., a fondare l’accertamento di maggior reddito e maggior volume di affari, in assenza di pertinente prova contraria da parte della contribuente. 2.1. Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza poichè, come risulta dalla stessa sentenza, l’atto impugnato si fondava sul pvc redatto dalla G. di F., ampiamente trascritto in ricorso.

2.2. Il primo motivo è fondato sotto il profilo della omessa motivazione ed in questi sensi va accolto.

2.3. Come risulta dalla ampia trascrizione degli atti dell’Ufficio, le riprese erano seguite ad una complessa attività investigativa svolta soprattutto mediante indagini bancarie a tutto campo e sulla scorta della documentazione extracontabile reperita, che aveva coinvolto non solo la società e la socia amministratrice, ma anche soggetti terzi, privi di autonoma disponibilità economica, ritenuti intestatari compiacenti di conti bancari, e, ancora, gli stessi acquirenti, all’esito della quale non solo erano state evidenziate operazioni sospette o, comunque, prive di giustificazione economica, ma era stata prospettata, in modo argomentato perchè puntualmente ricollegato ad una pluralità di movimenti bancari, la interconnessione tra le varie operazioni ed un modus operandi ripetuto per più acquirenti da cui emergeva, sulla scorta di un sviluppo argomentativo per presunzioni, la cospicua sottrazione di materia imponibile.

2.4. Orbene, la CTR non esamina alcuno degli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, e non spiega le ragioni del rigetto, se non in modo assertivo, senza illustrare perchè ne abbia escluso la rilevanza, laddove avrebbe dovuto esaminarli nel loro complesso, oltre che partitamente, ed esporre quale sia stato lo sviluppo logico giuridico della propria statuizione e gli elementi di fatto sui quali si sia fondata, debitamente comparandoli con quanto esposto dall’Ufficio.

2.5. In realtà la CTR si limita, sostanzialmente, ad aderire alle prospettazioni della società e supporta la propria decisione con il richiamo a perizie di parte attestanti una carenza di liquidità a giustificazione di un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato, senza nemmeno esplicitare sulla base di quali elementi di fatto sia pervenuta a tale convinzione.

Giova in proposito ricordare che, nel processo tributario, se, come è stato già affermato da questa Corte, esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche ed anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione, questi tuttavia ha l’obbligo di spiegare le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass. n. 2193/2015) ed anche ciò, nel caso di specie, non è accaduto.

2.6. Da quanto esposto si evince che la Ctr non ha adempiuto al suo compito motivazionale e la sentenza va pertanto cassata e rinviata per il riesame e la compiuta motivazione.

3.1. All’accoglimento del primo motivo, consegue l’assorbimento del secondo.

4.1. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, per quanto di ragione, assorbito il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione per il riesame, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– accoglie il ricorso sul primo motivo, per quanto di ragione, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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