Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11865 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi 25643-2019 proposti da:

D.N. e P.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

PORRU, che li rappresenta e difende;

GARINDO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

34, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORRU, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.G., F.A., F.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO, 116, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MAGARO’, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ARMANDO MONTARSOLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4872/2019 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 19/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.N., P.A. e la Garindo s.r.l. hanno proposto distinti ricorsi, articolati in unico motivo (i primi due per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la terza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4) avverso la sentenza 15 luglio 2019, n. 4872/2019, resa dalla Corte d’appello di Roma.

2. D.N. e P.A. criticano sotto il profilo del principio di soccombenza la regolamentazione delle spese disposta dalla Corte d’appello di Roma. La Garindo s.r.l. assume poi che la medesima Corte d’appello di Roma, nel rimettere la causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c., comma 1, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede pretermesso P.D.A., non ha fornito alcuna motivazione a supporto della decisione di confermare la condanna alle spese processuali disposta in primo grado a carico solidale sia di D.N. e P.A., altri eredi dell’avvocato P.G., sia della stessa Garindo s.r.l.. La Corte d’appello ha invero affermato che gli appellanti D.N. e P.A. avrebbero potuto eccepire la non integrità del contraddittorio già davanti al Tribunale, sicchè tale comportamento degli appellanti giustificava la compensazione delle spese d’appello e il mantenimento delle spese del primo grado.

2. F.S., M.G. e F.A. hanno resistito con distinti controricorsi, proponendo altresì, “per mero tuziorismo”, ricorsi incidentali per domandare la condanna alle spese del primo grado di lite a carico dei ricorrenti.

3. Non ha svolto difese nel giudizio di cassazione P.D.A..

4. Su proposta del relatore, che riteneva che i ricorsi di D.N., di P.A. e della Garindo s.r.l. potessero essere accolti per manifesta fondatezza, mentre i ricorsi incidentali di F.S., M.G. e F.A. dovessero dichiararsi inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

4.1. Hanno presentato memorie i controricorrenti F.S., M.G. e F.A..

5. Quanto all’eccezione dei controricorrenti correlata alla inammissibilità del ricorso della Garindo s.r.l., la nullità assoluta ed insanabile della sentenza di primo grado, con rinvio della causa ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, esclude che la stessa possa ritenersi passata in giudicato nei confronti della parte che sia rimasta contumace nel giudizio di appello instaurato dal litisconsorte.

I ricorsi di D.N. e P.A. ed il ricorso della Garindo s.r.l. sono fondati.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio. Inoltre, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice (Cass. Sez. 6 – 2, 09/06/2017, n. 14495; Cass. Sez. 2, 16/07/2010, n. 16765; Cass. Sez. 2, 05/05/2003, n. 6762). La Corte d’appello di Roma, invece, ha regolato le spese del giudizio di primo grado definendo “equo” mantenere la condanna alle spese come originariamente disposta dal Tribunale, e dunque in capo anche a D.N. e P.A. ed alla Garindo s.r.l., senza tuttavia fornire alcuna plausibile motivazione che agli stessi doveva essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice. Non può valere, invero, a rendere percepibili le ragioni della decisione sulla statuizione inerente le spese di primo (come invece sostengono fermamente i controricorrenti nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2) il riferimento fatto nella sentenza impugnata alla mancata eccezione della non integrità del contraddittorio da parte degli appellanti D.N. e P.A.: la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile dipende, piuttosto, dall’imperfetta individuazione dei litisconsorti nei cui confronti proporre la domanda imputabile alla negligenza o ad un errore dell’attore, oppure da un difetto di attività del giudice, al quale incombe l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 18/02/2014, n. 3855).

6. Non può tenersi conto della “rinuncia” ai ricorsi incidentali contenuta nelle memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, dei controricorrenti (in forza della riserva in tal senso formulata nei controricorsi), giacchè non fatta nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c..

I ricorsi incidentali proposti da F.S., M.G. e F.A. sono allora inammissibili perchè sostanzialmente volti ad ottenere la medesima regolamentazione delle spese di primo grado contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, e dunque per difetto di soccombenza, oltre che per la sua non riferibilità ad alcuno dei vizi rientranti nelle categorie logiche tassative previste dall’art. 360 c.p.c.. Nè tale interesse a ricorrere poteva dirsi validamente subordinato, come si sostiene nelle memorie, al mancato accoglimento dell’istanza di correzione materiale relativa alla discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese, in quanto una istanza di correzione dell’errore materiale deve essere sempre proposta soltanto al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già proposto ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6 – 2, 23/03/2015, n. 5727).

7. anno dunque accolti i ricorsi di D.N. e P.A. ed il ricorso della Garindo s.r.l., vanno dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali proposti da F.S., M.G. e F.A. e la sentenza impugnata va cassata nei limiti delle censure accolte. Decidendo nel merito, giacchè non sono necessari al riguardo ulteriori accertamenti di fatto, le valutazioni compiute dalla Corte d’appello per compensare le spese del giudizio di gravame possono essere poste a base della compensazione altresì delle spese del giudizio di primo grado. Segue la condanna in solido dei controricorrenti a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte dei ricorrenti incidentali F.S., M.G. e F.A., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie i ricorsi di D.N., di P.A. e della Garindo s.r.l., dichiara inammissibili i ricorsi incidentali di F.S., M.G. e F.A., cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e, decidendo nel merito, compensa per intero tra le parti le spese sostenute nel giudizio di primo grado; condanna in solido i controricorrenti a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei ricorrenti in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali F.S., M.G. e F.A., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi incidentali, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA