Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11864 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11864
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11663/2010 proposto da:
P.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARIA
VITTORIA PIACENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI FEDE
Angelo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati GIANNICO Giuseppina, RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, giusta
procura speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 230/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
29.1.09, depositata il 20/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il resistente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata del 20 aprile 2009 la Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile, perchè contenente domande nuove, l’appello proposto da P.M. avverso la sentenza del locale Tribunale, che aveva accolto solo in parte la sua domanda proposta nei confronti dell’Inps, avendo negato il diritto alla ricostituzione della pensione, ed avendo riconosciuto solo il diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza per la contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale;
Avverso detta sentenza il P. propone ricorso con un motivo, mentre l’Inps ha depositato procura;
Con l’unico motivo si denunzia difetto di motivazione perchè la Corte avrebbe male interpretato l’atto di appello, ritenendo contenesse una domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado, mentre invece si trattava della medesima domanda;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis, di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè il ricorso è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., giacchè la censura di vizio di motivazione (sulla interpretazione della domanda) manca di quel necessario momento di sintesi che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve accompagnare l’illustrazione del motivo, si da circoscriverne puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, con riguardo alla indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nonchè delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 16528 del 2008; id, n. 2652 del 2008).
Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese ex art. 152 dip. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in precedenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011