Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11864 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26969/2014 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2045/2014 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento parziale

del 1^ motivo di ricorso, inammissibilità in subordine rigetto per

il resto;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI GIOIA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto stipulato il 22.6.2006, registrato, il 4.7.2006, D.M. titolare del diritto di nuda proprietà, unitamente, alla madre D.N.R. titolare del diritto di usufrutto, congiuntamente vendevano la piena proprietà di un terreno edificabile per il corrispettivo di Euro 250.000. Ai fini dell’imposta di registro l’Agenzia delle Entrate rettificava il valore dell’immobile compravenduto in Euro 477.500. L’ente impositore assumeva il valore definito ai fini dell’imposta di registro a base della rettifica ai fini Irpef, determinando, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, una maggiore plusvalenza di Euro 184.952, oltre interessi e sanzioni.

Contro l’avviso di accertamento D.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 186 del 2013, ritenendo deducibile, ai fini della determinazione della plusvalenza, anche il costo di Euro 59.520 per lavori eseguiti sull’immobile prima della cessione.

La contribuente proponeva appello e l’Agenzia delle Entrate, si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 1.4.2014 rigettava l’appello principale della contribuente ed accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio confermando integralmente l’avviso di accertamento. Il giudice di appello riteneva che l’accertamento del maggior valore commerciale del bene immobile determinato ai fini dell’imposta di registro, costituiva prova presuntiva della esistenza di un maggiore corrispettivo tassabile ai fini Irpef.

Contro la sentenza di appello D.M. propone ricorso per due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto corretto il criterio applicato dall’Agenzia delle Entrate consistente nel porre a base della plusvalenza il valore venale del terreno determinato in sede di applicazione dell’imposta di registro, e non ha riconosciuto validità ed efficacia alla prova contraria fornita da D.M..

Il primo motivo è fondato. La norma, sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ha stabilito, tra l’altro, che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, deve essere interpretato nel senso che, in caso di cessione di immobili, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto: sulla base del valore dichiarato, accertato, o definito ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. Pertanto, dopo la novella legislativa, none è più applicabile il ragionamento presuntivo secondo cui i corrispettivo versato per la compravendita dell’immobile debba corrispondere (salvo prova contraria a carico del contribuente) al valore commerciale di esso, e che l’accertamento del maggior valore venale in comune commercio del bene, effettuato in sede di imposta di registro a norma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2, legittimi l’ente impositore, per ciò solo, a ritenere che vi sia stata corresponsione di un maggiore corrispettivo, di importo pari al valore commerciale, tassabile ai fini Irpef quale plusvalenza immobiliare a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68. L’espressa qualificazione della disposizione sopravvenuta quale norma di interpretazione autentica ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, ne comporta l’applidabilità retroattiva.

2. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha attribuito valenza probatoria dichiarazione resa da D.N., Anna di non avere corrisposto alla figlia D.M. la parte di prezzo ricavata corrispondente al diritto di nuda proprietà.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Poichè l’avviso di accertamento è pacificamente basato sulla sola divergenza tra il corrispettivo indicato nell’atto di compravendita ed il valore dell’immobile accertato ai fini dell’imposta di registro, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per la decisione della causa. Pertanto, alla cassazione della sentenza segue la decisione della causa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo della contribbente.

In ragione del carattere sopravvenuto della norma applicata, si compensano le spese relative a tutti i gradi di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 magio 2017

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