Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11864 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 09/06/2016), n.11864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14472-2011 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

RUSSILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo STUDIO TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/11/2010 R.G.N. 735/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato RUSSILLO GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, con cui venne respinta, per accertata risoluzione del contratto per mutuo consenso, la sua domanda diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine da parte delle Poste Italiane s.p.a. nel contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 1.3.00 al 29.4.00 ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successive integrazioni, per esigenze eccezionali conseguenti la riorganizzazione aziendale in atto.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 24 novembre 2010, respingeva il gravame proposto dalla lavoratrice.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la lavoratrice denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 1422 c.c., per avere la Corte territoriale confermato la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, a fronte del mero lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto al primo atto di costituzione in mora accipiendi, oltre a vizio di motivazione.

Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr.

da ultimo Cass. n. 5240/15, Cass. 28.1.14 n. 1780, Cass. 11.3.11 n. 5887, Cass. 18.11.10 n. 23319, Cass. 15.11.10 n. 23057; Cass. 11.3.11 n. 5887, Cass. 4.8.11 n. 16932), ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso – costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. 1febbraio 2010 n. 2279 – non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.

Tali significative circostanze non possono ravvisarsi, come ritenuto dalla Corte di merito, nella mera percezione del t.f.r. (indennità di fine lavoro), trattandosi di emolumento connesso alle esigenze alimentari del lavoratore, la cui pur volontaria accettazione non può costituire indice di una volontà di risoluzione del rapporto.

In tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 2044/12, con riferimento al reperimento di nuova occupazione, che, rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro, cfr. altresì in tal senso Cass. 9.10.14 n. 21310.

La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-32011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-

2-2010 n. 2279, Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887).

Tale principio, conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto. Al riguardo, infatti, non può condividersi il diverso indirizzo che, valorizzando esclusivamente il “piano oggettivo” nel quadro di una presupposta valutazione sociale “tipica” (v. Cass. 6-7- 2007 n. 15264 e da ultimo Cass. 5-6-2013 n. 14209, Cass. n. 4492/2016), prescinde del tutto dal presupposto che la risoluzione per mutuo consenso costituisce pur sempre una manifestazione negoziale, anche se tacita (v. da ultimo Cass. 28-1-2014 n. 1780).

2.- Il primo motivo di ricorso deve pertanto accogliersi, restando assorbiti i restanti (inerenti la illegittimità del contratto a termine e le relative conseguenze); la sentenza impugnata cassarsi in relazione alla censura accolte, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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