Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11864 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23964-2019 proposto da:

E.M., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E.M. ha proposto ricorso articolato in tre motivi (1 -Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e dell’art. 82 TUSG; 2 – omessa insufficiente o contraddittoria motivazione e nullità del provvedimento impugnato; 3 – violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 e del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170) avverso l’ordinanza RG n. 902/2019 dell’11 giugno 2019 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo E.M. contro il decreto che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda.

L’intimato Ministero della Giustizia ha notificato controricorso.

Il Tribunale di Campobasso ha affermato che mancassero specifiche ragioni per escludere la manifesta infondatezza della domanda e perciò la revoca dell’ammissione al patrocinio, alla stregua del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 1, e art. 136, comma 2.

I motivi di ricorso denunciano la violazione delle indicate norme di diritto (non potendosi basare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul mero rigetto della domanda all’esito del giudizio) e l’omesso esame della sostanziale fondatezza della domanda di protezione invece respinta.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio osserva che l’impugnata decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e i motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare orientamento, sicchè le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

A norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorchè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 – 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 – 2, 10/04/2020, n. 7785).

Vanno pertanto ribaditi i seguenti principi di diritto.

Agli effetti del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 17, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 17, suppone l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).

Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorchè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare “solo se non revoca” il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. Sez. 6 2, 24/09/2020, n. 20002).

A parziale correzione della motivazione adottata dal Tribunale di Campobasso, per quanto comunque accertato nell’impugnato provvedimento, risulta ravvisabile la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, e dunque i presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio, non nel mero rigetto della pretesa, quanto nella lacunosità della esposizione della vicenda compiuta all’interno della richiesta avanzata da E.M. e nella non rispondenza alla situazione del paese di origine. L’ordinanza contiene, del resto, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della pronuncia di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Alcuna inerenza riveste, infine, ai fini delle ragioni su cui poggia l’impugnata ordinanza, la questione della irretroattività della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, e della sua conseguente inapplicabilità alla domanda di protezione avanzata dal ricorrente.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi le spese processuali secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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