Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11863 del 18/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27869 – 2019 R.G. proposto da:
A.S.;
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 47/2019 della corte d’appello de L’Aquila;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 gennaio 2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L’avvocato A.S., difensore di se medesimo, ha notificato in data 23.7.2019 all’Agenzia delle Entrate ricorso per cassazione avverso il decreto n. 47/2019 della corte d’appello de L’Aquila.
2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
3. Il ricorso è improcedibile.
4. Invero il ricorso per cassazione non risulta depositato a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
5. Più esattamente la cancelleria in data 3.10.2019 ha certificato che il ricorso avverso il decreto n. 47/2019 della corte d’appello de L’Aquila non è stato, nel periodo compreso tra il 23.7.2019 ed il 3.10.2019, “iscritto a ruolo”.
Cosicchè rileva l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. Cass. (ord.) 26.10.2017, n. 25453; cfr. Cass. (ord.) 24.5.2013, n. 12894).
6. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, si giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità.
Per un verso, si ha riscontro della rituale notificazione all’Agenzia delle Entrate, a mezzo p.e.c., all’indirizzo ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, del ricorso a questa Corte.
Per altro verso, non risulta allegato l’avviso di ricevimento atto a comprovare l’avvenuta notificazione a mezzo posta del controricorso del Ministero al ricorrente nel domicilio eletto – in Pescara, alla via Genova, n. 22 – presso il proprio studio.
7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020