Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11861 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22761-2020 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA

1, presso lo studio dell’avvocato DASTOLI STUDIO LEGALE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MANSI, PAOLO DI NOIA;

– ricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,

depositata il 21/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che su sollecitazione del difensore del ricorrente è stato chiesto disporsi d’ufficio la correzione dell’errore materiale di cui al decreto di questa Corte n. 15481/2020 del 21/7/2020 con il quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio promosso dal ricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di bari n. 192/2018 del 1 febbraio 2018, attesa la rinuncia allo stesso;

Rilevato che effettivamente si riferisce nel decreto di una rinuncia al ricorso effettuata da tal S.A., in luogo della parte effettivamente rinunciante;

Ritenuto che trattasi all’evidenza di un mero errore materiale e che per l’effetto va disposta la correzione, disponendosi alla pag. 1 del decreto la corretta indicazione come parte ricorrente del Condominio (OMISSIS), in luogo di S.A..

Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).

P.Q.M.

Dispone la correzione del decreto di questa Corte n. 15481/2020, disponendo che alla pag. 1 del decreto la corretta indicazione della parte ricorrente è quella del Condominio (OMISSIS), in luogo di S.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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