Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11861 del 06/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22761-2020 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA
1, presso lo studio dell’avvocato DASTOLI STUDIO LEGALE,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MANSI, PAOLO DI NOIA;
– ricorrenti –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,
depositata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che su sollecitazione del difensore del ricorrente è stato chiesto disporsi d’ufficio la correzione dell’errore materiale di cui al decreto di questa Corte n. 15481/2020 del 21/7/2020 con il quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio promosso dal ricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di bari n. 192/2018 del 1 febbraio 2018, attesa la rinuncia allo stesso;
Rilevato che effettivamente si riferisce nel decreto di una rinuncia al ricorso effettuata da tal S.A., in luogo della parte effettivamente rinunciante;
Ritenuto che trattasi all’evidenza di un mero errore materiale e che per l’effetto va disposta la correzione, disponendosi alla pag. 1 del decreto la corretta indicazione come parte ricorrente del Condominio (OMISSIS), in luogo di S.A..
Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).
P.Q.M.
Dispone la correzione del decreto di questa Corte n. 15481/2020, disponendo che alla pag. 1 del decreto la corretta indicazione della parte ricorrente è quella del Condominio (OMISSIS), in luogo di S.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021