Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11860 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 27/05/2011), n.11860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11154/2010 proposto da:

S.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO Luigi, ANTONINO SGROI,

ANTONIETTA CORETTI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato per il controricorrente CALIULO LUIGI che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.G. ha notificato all’I.N.P.S. ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, pubblicata il 12 gennaio 2009, che lo aveva condannato a pagare all’I.N.P.S. 23.829,00 Euro per contributi non versati, oltre sanzioni civili ed accessori.

L’I.N.P.S. ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso del S., notificato il 3 marzo 2010.

Il S. non ha depositato il ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 20,00 Euro, nonchè 1.000,00 (mille) Euro per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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