Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11860 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 28/02/2017, dep.12/05/2017), n. 11860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 21042/12, proposto da:
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e
difende;
– ricorrente –
contro
EDILCAZZOLA s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;
INTIMATA NON COSTITUITA;
avverso la sentenza n. 124/29/11 della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, depositata il 6/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/2/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. P. Garofoli;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale, dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Edilcazzola s.r.l. in liquidazione impugnò, innanzi alla CTP di Vicenza, un avviso d’accertamento avente ad oggetto la determinazione di maggiori ricavi, per l’anno 2004, emesso a seguito di applicazione degli studi di settore, con contraddittorio, adducendo che l’impresa aveva risentito della crisi del settore.
La CTP accolse il ricorso, ritenendo che l’avviso non fosse motivato in ordine alle gravi incongruenza tra redditi dichiarati e quelli calcolati dall’ufficio.
L’Agenzia delle entrate propose appello; non si costituì la controparte.
La CTR dichiarò inammissibile il ricorso, in quanto l’appello era stato proposto tardivamente, oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
Non si è costituita la suddetta società, cui il ricorso è stato regolarmente notificato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, è stata denunziata la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, per violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, esponendo che la causa rientrava tra quelle suscettibili di essere definite secondo le norme introdotte, in quanto promossa prima dell’1.5.2011, avente un valore d’imposta al di sotto del limite di Euro 20000,00, per cui la pendenza di tale giudizio era da intendere sospesa per legge, a norma del richiamato art. 39.
Con il secondo motivo, è stata denunziata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 327 c.p.c., nonchè della L. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo il giudice d’appello erroneamente ritenuto tardivo l’appello, in quanto la causa era stata promossa con ricorso del 28.3.08, prima dell’entrata in vigore della riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che s’applica ai giudizi promossi dopo il 4.7.09.
Il primo motivo non è fondato, in quanto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, l’Agenzia delle entrate aveva già proposto appello il 22.12.2010, per cui non era rilevante la sospensione invocata, che non avrebbe potuto sortire effetti nel giudizio.
Il secondo motivo è fondato, in quanto non sono applicabili al giudizio le norme introdotte con la L. n. 69 del 2009 – tra cui la modifica dell’art. 327 c.p.c. – poichè la disposizione transitoria di cui all’art. 58, comma 1 dispone che le norme della stessa L. n. 69 s’applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4.7.2009).
La causa in esame fu proposta con ricorso notificato il 29.3.08.
Ne consegue che, nel caso concreto, l’appello dell’ufficio era ammissibile in quanto proposto entro il termine lungo di un anno, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, considerata la sospensione feriale (deposito della sentenza impugnata in data 13.11.09; notificazione dell’atto d’appello il 22.12.2010).
Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR per una nuova valutazione dei fatti di causa, anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017