Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1186 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

L.A., elett.te dom.to in Roma, al Viale Camillo Sabatini

150, presso lo studio dell’avv. Antonio Cepparulo, rapp.to e difeso

dall’avv. AMATUCCI Andrea, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 79/2008/02 depositata il 23/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da L.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Avellino n. 365/5/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998- 2001. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in due motivi.

Resiste con controricorso il L.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo di ricorso l’Agenzia dell’Entrate lamenta l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe considerato il rilievo formulato nell’atto di appello relativo all’avvenuta definizione della controversia con condono per gli anni 1998-2000.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4. La richiesta di condono tombale avrebbe precluso al contribuente qualsiasi rimborso.

Fondato è il secondo motivo di ricorso. Va preliminarmente osservato che l’eccezione secondo cui la controversia sarebbe conclusa in forza dell’adesione del contribuente alla sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, non ha natura meramente processuale, bensì anche sostanziale e, dunque, deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice e può essere sollevata dalla parte per la prima volta in grado d’appello. Nel merito costituisce principio consolidato l’affermazione secondo cui ogni condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Pertanto, l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, è ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l’Irap che si assume indebitamente versata (Cass. civ. (Ord.), Sez. 5^, 05/02/2008, n. 2701).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal L. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 1998-2001.

La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal L. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 1998-2001. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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